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DPR
116/2007 - “Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti”
– G.U. n. 178 del 2.8.2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge
23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolarel'articolo 1, commi 343 e
345[1];
Visto il
comma 420 dell'articolo 1della legge 27
dicembre 2006, n. 296[2];
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie
ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
2) gli intermediari
finanziari di cui agli articoli 106 e 107 deldecreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385[3];
3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
4) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e),del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[4], e le
succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie di cui al medesimo decreto;
5) le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera
o),del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[5], e le
succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di cui al
medesimo decreto;
6) la società per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, n. 144;
b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in
relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o
movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da
questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato
in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla
data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 2, comma 1;
c) "fondo", il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i
seguenti rapporti contrattuali: a) deposito di somme di denaro,
effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c)
contratto di assicurazionedi cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo [6]7 settembre 2005, n.
209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di
una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data
prefissata.
2. L'applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il
valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
Art. 3.
Obblighi
dell'intermediario
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b),
l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo
comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente
delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180
giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale
termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a
ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate
nell'articolo
4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il
rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni,
viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del
titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso
l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Art. 4
Modalità di devoluzione
al fondo
1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali,
nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione
secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è pubblicato entro
il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso
cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun
titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura
dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito
web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei
titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a
riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli
relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che
vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli
intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382
del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.
Art. 5.
Gestione del fondo
1. La gestione del fondo è affidata ad apposita Commissione nominata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne
disciplina il funzionamento. La Commissione è composta da un Presidente
di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della
Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente
della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell'ISVAP
e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo
economico.
2. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, viene dettata la disciplina
tecnica per la concreta attivazione del fondo.
3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione sono
determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del fondo.
Art. 6.
Vigilanza e controlli
1. Le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per
verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte degli
intermediari.
Art. 7.
Disciplina transitoria
1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo
3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata
entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati
sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di
180 giorni di cui all'articolo 3.
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