L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 22 febbraio 2007;
VISTA la
legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6,
lettera a), n.7, e lettera b), n.5;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità" in particolare, l’art. 2, comma 12, lettere
i), l) ed m);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata
dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante
il Codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare
gli articoli 46, comma 1, 70 e 71;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante il Codice del consumo;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese” ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 4,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
26 del 1 febbraio 2007;
VISTA la
delibera n. 417/01/CONS
recante “Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni
al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di
telecomunicazioni offerti al pubblico ed all’introduzione
dell’euro” pubblicata nel Bollettino e nel sito web
dell’Autorità il giorno 22 novembre 2001;
VISTA la
delibera n. 78/02/CONS
recante “Norme di attuazione dell’articolo 28 del D.P.R. 11
gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo
di chiamata” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 4 maggio 2002, n. 103;
VISTA la
delibera n. 179/03/CSP
recante “Approvazione della direttiva generale in materia di
qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
VISTA la
delibera n. 664/06/CONS
recante “Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela
dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione
elettronica mediante contratti a distanza” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27
dicembre 2006;
VISTO il
regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera
n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le
modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21
dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento
di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
RILEVATO che l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, stabilisce che, al fine di consentire ai
singoli consumatori un adeguato confronto, l’offerta tariffaria
degli operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci
che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, l’Autorità stabilisce le
modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e
applica le relative sanzioni;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Roberto Napoli, relatori ai sensi dell’articolo
29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
-
“Autorità":
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita
dalla legge 31 luglio 1997;
-
“Codice
del consumo”: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
-
"Codice”:
il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
-
“consumatore”:
la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili
all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
-
“operatore
della telefonia”: un’impresa che è autorizzata, a
fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;
-
“servizio
telefonico accessibile al pubblico”: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e
ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere
ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che
figurano in un piano nazionale o internazionale di
numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno
o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore;
servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di
telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a
condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per
i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e
la fornitura di servizi non geografici;
-
“opzione”:
una specifica declinazione, non sottoscrivibile
separatamente e di durata non predefinita, di una
determinata offerta, orientata verso le esigenze di un
particolare profilo di consumo della clientela, che prevede
condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di
fruizione del servizio;
-
“promozione”:
una condizione accessoria ad una determinata offerta, di
durata predefinita, che prevede per il consumatore
condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di
fruizione del servizio.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano
alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai consumatori da
parte degli operatori della telefonia, fissa e mobile.
Articolo 3
(Trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte
di servizi di telefonia)
1. Gli operatori della telefonia formulano condizioni
economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che
compongono l'effettivo costo del traffico telefonico.
2. Al fine di consentire ai consumatori un adeguato confronto
tra le offerte sul mercato, gli operatori della telefonia
assicurano che i consumatori abbiano accesso a informazioni
semplici e sintetiche in base alle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5.
3. Gli operatori della telefonia pubblicano sul proprio sito
web, con apposito collegamento dalla “home page”,
l’elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora
sottoscrivibili o meno. Per le offerte sottoscrivibili gli
operatori integrano l’elenco rendendo disponibili attraverso
collegamenti ipertestuali:
-
i
prospetti informativi di cui agli articoli 4 e 5;
-
le
condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta;
-
uno
schema grafico che mostri in dettaglio la struttura delle
offerte sottoscrivibili e delle opzioni e promozioni ad esse
collegate.
4. L’elenco di cui al comma 3 è inviato contestualmente, in
formato elettronico, con richiesta di conferma di ricezione,
all’Autorità, all’indirizzo
pianitariffari@agcom.it,
con l’indicazione dell’indirizzo della relativa pagina web.
5. L’Autorità pubblica sul proprio sito
web (www.agcom.it) un’apposita lista delle pagine web degli
operatori della telefonia ove sono reperibili gli elenchi di cui
al comma 4.
6. Nelle informazioni pubblicitarie relative alle offerte ed
alle opzioni e promozioni ad esse collegate, i prezzi sono
comprensivi di I.V.A. e comunque debbono essere indicate
chiaramente le modalità con cui il consumatore può ottenere le
informazioni di maggiore dettaglio.
Articolo 4
(Telefonia mobile)
1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile
devono indicare nelle proprie offerte:
-
nel caso
di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il
consumatore delle chiamate di fonia vocale dirette sulla
propria rete, su altre reti mobili e su reti fisse
nazionali, di durata di 1 e 2 minuti;
-
nel caso
di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell’offerta, le
tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse
nel prezzo, nonchè i limiti quantitativi eventualmente
previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la
precisazione delle condizioni economiche che saranno
applicate per le prestazioni eccedenti;
-
il
prezzo degli SMS.
2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma
1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un
canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere
corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero
(mese di 30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse
nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a
consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso
importo.
3. Le voci di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un
prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto
secondo lo schema di cui all’allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale della
presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di
ciascun operatore con apposito link dalla home page,
è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è
fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento
al consumatore che ne faccia richiesta.
Articolo 5
(Telefonia fissa)
1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia su reti
fisse devono indicare nelle proprie offerte:
-
nel caso
di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il
consumatore delle chiamate locali e nazionali su rete fissa
e verso reti mobili per le durate di 1 e 3 minuti, il costo
complessivo di una connessione ad internet a banda stretta (dial
up) e di una connessione a larga banda, per la durata di
30 e 60 minuti;
-
nel caso
di tariffazione omnicomprensiva, le medesime informazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma
1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un
canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere
corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero
(mese di 30 giorni) di chiamate di 3 minuti, verso reti fisse
locali, reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il
piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore,
dà luogo allo stesso importo.
3. Le voci che compongono il traffico telefonico di cui ai
commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che
accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato
B, che forma parte integrante e sostanziale della
presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di
ciascun operatore con apposito link dalla home page,
è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è
fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento
al consumatore che ne faccia richiesta.
Articolo 6
(Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione le sanzioni previste
dall’art. 1, comma 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di rivedere la presente delibera e
di emanare ulteriori disposizioni in materia di trasparenza
delle condizioni economiche applicate alla fornitura dei servizi
di comunicazioni elettroniche anche ai sensi del Codice.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità.
Roma, 22 febbraio
2007 IL PRESIDENTE
Corrado
Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
Roberto Napoli
Per attestazione di
conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
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