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STATUTO DEI LAVORATORI/Art. 18
Lo
Statuto dei lavoratori è la legge a tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e delle norme sul collocamento. Nell'ordinamento
giuridico italiano lo Statuto dei lavoratori è
riferito alla legge n.300 del 20 maggio 1970 che introduce
importanti modifiche nei rapporti tra i lavoratori, i datori di lavoro e
le rappresentanze sindacali. Lo Statuto dei lavoratori sancisce la
libertà di opinione del lavoratore e vieta l'utilizzo di alcune forme di
controllo dell'attività lavorativa nonché alcuni controlli sulla
idoneità fisica del lavoratore, al fine di limitare gli eccessi da parte
del
datore di lavoro. Con lo Statuto dei lavoratori
il legislatore riconosce ai sindacati il ruolo di mediatore tra la
collettività dei lavoratori e i datori di lavoro, allo scopo di porre
fine al lungo periodo di scontri sociali che caratterizzano il periodo
di industrializzazione italiano degli anni '50 e '60 ( cd "boom
economico" ). Lo Statuto dei lavoratori è considerato il documento
legislativo che cristallizza i risultati ottenuti con le lotte sindacali
di quegli anni.
Lo
Statuto è costituito da 41 articoli. Tra i più noti l’Art.18
“Reintegrazione nel posto di lavoro” che così recita “Ferme
restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con
cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2
della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e
non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio
o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa
alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano
altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di
chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di
retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, nè abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i
criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è
tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni
dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza
stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22,
su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22,
il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo
comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore. (9) ((23))
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