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Corte Costituzionale - Ufficio Stampa
Decisioni in tema di ammissibilità dei quesiti
referendari
La
Corte costituzionale, in data 12 gennaio 2012, ha dichiarato
inammissibili le due richieste di referendum abrogativo riguardanti la
legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
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SENTENZA DI INAMMISIBILITA’
Ultimo deposito delle pronunce
Deposito del 24/01/2012
(dalla 13 alla 13)
Dettaglio dell'ultimo deposito
Sentenza 13/2012 Pres.: QUARANTA, Red.: CASSESE
Atti
decisi:
ref. 156 e 157
Norme impugnate:
Ammissibilità di referendum abrogativi per l'abrogazione totale della
legge 21 dicembre 2005, n. 270 e per l'abrogazione delle medesima legge
limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle
parole: "1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di
seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957», è sostituito dal seguente:"; art. 1, comma 2, limitatamente alle
parole: "2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 è sostituito dal seguente:"; art. 1, comma 3, limitatamente
alle parole: "3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle
seguenti:"; art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: "4. All'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono
apportate le seguenti modificazioni:"; art. 1, comma 5, limitatamente
alle parole: "5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:"; art. 1, comma 6,
limitatamente alle parole: "6. L'articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il
secondo periodo è sostituito dal seguente:"; art. 1, comma 8,
limitatamente alle parole: "8. L'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:"; art. 1,
comma 9, limitatamente alle parole: "9. Al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle
A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge."; art. 1, comma
10, limitatamente alle parole: "10. All'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: "11.
L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:"; art. 1, comma 12, limitatamente alle
parole: "12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:"; art. 1, comma 13,
limitatamente alle parole: "13. L'articolo 84 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:"; art. 1,
comma 14, limitatamente alle parole: "14. L'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";
art. 2; art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L'articolo 1 del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e
successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n.
533 del 1993», è sostituito dal seguente:"; art. 4, comma 2,
limitatamente alle parole: "2. L'articolo 8 del decreto legislativo n.
533 del 1993 è sostituito dal seguente:"; art. 4, comma 3, limitatamente
alle parole: "3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è
sostituito dal seguente:"; art. 4, comma 4, limitatamente alle parole:
"4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:"; art. 4, comma 5: "5. Le tabelle A
e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite
dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge."; art. 4,
comma 6, limitatamente alle parole: "6. L'articolo 14 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:"; art. 4, comma
7, limitatamente alle parole: "7. L'articolo 16 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:"; art. 4, comma 8,
limitatamente alle parole: "8. L'articolo 17 del decreto legislativo n.
533 del 1993 è sostituito dal seguente:"; art. 4, comma 9, limitatamente
alle parole: "9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del
1993 è inserito il seguente:"; art. 4, comma 10, limitatamente alle
parole: "10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è
sostituito dal seguente:"; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole:
"1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole:
"1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente»
sono sostituite dalle seguenti:"; art. 6, comma 2: "2. All'articolo 16,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono
soppresse."; art. 6, comma 3: "3. All'articolo 17, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse."; art. 6,
comma 4: "4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 è abrogato."; art. 6, comma 5, limitatamente alle
parole: "5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 6,
comma 6: "6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei
collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi
uninominali e» sono soppresse."; art. 6, comma 7, limitatamente alle
parole: "7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 6,
comma 8: "8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati
nei collegi uninominali e» sono soppresse."; art. 6, comma 9,
limitatamente alle parole: "9. All'articolo 24, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:"; art. 6, comma 10, limitatamente alle parole:
"10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 6, comma 11:
"11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio
uninominale e» sono soppresse."; art. 6, comma 12, limitatamente alle
parole: "12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; art. 6, comma 13: "13. All'articolo 40, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse."; art. 6,
comma 14: "14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse."; art. 6, comma 15, limitatamente alle
parole: "15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 6,
comma 16, limitatamente alle parole: "16. All'articolo 45 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è
abrogato."; art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: "17.
All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi
uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole:
«del collegio» sono sostituite dalle seguenti:"; art. 6, comma 18: "18.
All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono
soppresse."; art. 6, comma 19: "19. All'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è
soppresso."; art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: "20.
All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:"; art. 6,
comma 21, limitatamente alle parole: "21. All'articolo 63, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«una scheda» sono sostituite dalle seguenti:"; art. 6, comma 22,
limitatamente alle parole: "22. All'articolo 64, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e
le scatole» sono sostituite dalle seguenti:"; art. 6, comma 23,
limitatamente alle parole: "23. All'articolo 64-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole
«delle urne» sono sostituite dalle seguenti:"; art. 6, comma 24,
limitatamente alle parole: "24. All'articolo 67, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate
le seguenti modificazioni:"; art. 6, comma 25, limitatamente alle
parole: "25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 6,
comma 26, limitatamente alle parole: "26. All'articolo 71 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:"; art. 6, comma 27, limitatamente alle parole:
"27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 6, comma 28,
limitatamente alle parole: "28. All'articolo 73, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del
Collegio» sono sostituite dalle seguenti:", e alle parole "e le parole:
«dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse."; art. 6,
comma 29, limitatamente alle parole: "29. All'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:"; art. 6, comma 30, limitatamente alle parole:
"30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 6, comma 31,
limitatamente alle parole: "31. All'articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: "32.
All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse."; art. 6, comma 33, limitatamente alle
parole: "33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse."; art. 6, comma 34, limitatamente alle
parole: "34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse."; art. 6, comma 35, limitatamente alle
parole: "35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante
«Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è
abrogato."; art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All'articolo
2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II del
decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono
soppresse."; art. 8, comma 3: "3. L'articolo 6 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 è abrogato."; art. 8, comma 4, limitatamente alle
parole: "4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del
1993 è sostituita dalla seguente:"; art. 8, comma 5, limitatamente alle
parole: "5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:"; art. 8, comma 6, limitatamente
alle parole: "6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993
sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 8, comma 7,
limitatamente alle parole: "7. All'articolo 13 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:"; art. 8,
comma 8: "8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è
abrogato"; art. 8, comma 9: "9. L'articolo 16 del decreto legislativo n.
533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente
legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente
abrogato"; art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: "10.
All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è
premesso il seguente:"; art. 8, comma 11: "11. Il decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali
del Senato della Repubblica» è abrogato."
Dispositivo:
inammissibile
Fonte: sito della Corte
Costituzionale
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