1°-
ART. 18 DELLO STATUTO DEI
LAVORATORI
2°-
SERVITU’ COATTIVA DI ELETTRODOTTO”
a cura di
Luciana Taranta
Il prossimo
15 giugno gli italiani saranno chiamati a votare per due
referendum abrogativi, i cui Decreti Presidenziali di
indizione sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’11 aprile 2003 n. 85.
Il primo referendum
(di cui diamo in calce il testo integrale del Decreto
presidenziale
di indizione) tende a modificare alcune norme contenute in tre
leggi: l’art. 18
della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (meglio conosciuta come
‘Statuto dei lavoratori’); gli
articoli 1 e 2
della legge n. 108 dell’ 11 maggio 1990 e
l’art. 8 della
legge n.604 del 15 luglio 1966. Nel caso queste norme
venissero abrogate le aziende con meno di 15 dipendenti (5
per quelle agricole) verrebbero equiparate a quelle più grandi
per ciò che riguarda il reintegro al lavoro in caso di
licenziamento per giusta causa. La legge tenderà anche ad
impedire che il reintegro del lavoratore sia sostituito con un
risarcimento e ad estendere lo Statuto anche ai lavoratori
non imprenditori che svolgono attività politica, sindacale,
culturale e religiosa senza fine di lucro.
L’ idea
referendaria sull’art.18 nasce da un Comitato formato da PRC,
Verdi, Fiom, una parte della CGIL e dalla componente diessina
che fa capo al sen. Cesare Salvi e doveva rappresentare
inizialmente un deterrente alla legge delega 848 bis del
Governo (Patto per l’Italia). Questa legge infatti prevede
l’inapplicabilità dell’art. 18, per un periodo di tre anni
nelle aziende con più di 15 dipendenti, impedendo di fatto il
reintegro al posto di lavoro in caso di licenziamento per
giusta causa. Il Comitato promotore si è impegnato a
raccogliere le firme, e alla data di scadenza, intorno al 9
agosto 2002, ne aveva ottenute 700.000 (ne sono sufficienti
500.000) Le firme raccolte sono state portate al vaglio
della Corte di Cassazione che nel dicembre 2002 le ha
giudicate “conformi alle disposizioni di legge” e quindi
valide. Il passo successivo ha riguardato il pronunciamento
della Corte Costituzionale il cui compito era quello di
valutare “nel merito” l’ammissibilità del referendum
abrogativo. Il pronunciamento affermativo sulla validità del
referendum (estendere di fatto l’art. 18 anche alle imprese
con meno di 15 dipendenti) arriva con la sentenza n. 41 del 30
gennaio 2003.
La sentenza
della Corte Costituzionale ha innescato tutta una serie di
prese di posizioni contrastanti da parte di politici,
sindacati, economisti, opinionisti su come votare. Ad oggi
possiamo distinguere 3 fronti: quello del ‘sì’: PRC, Verdi,
area Salvi, FIOM, CGIL; quello del ‘no’: il Ministro del
Lavoro, UDEUR, SDI e Margherita; quello dell’astensione: DS,
Confindustria, CISL, UIL, gli ex Segretari Trentin, Carniti,
Benvenuto e Cofferati. Quali le conseguenze di una eventuale
vittoria del “si”? Probabilmente verrebbe a decadere il DDL
848 bis sottoscritto il 5 luglio 2002 da Governo e sindacati
ma non dalla CGIL, fortemente ostile. Tutti i lavoratori
inoltre, senza distinzione alcuna, verrebbero protetti nei
loro diritti di tutela contro il licenziamento sia per quanto
attiene i diritti sindacali che la possibilità di svolgere
assemblee nei luoghi di lavoro.
2°
REFERENDUM: “ SERVITU’ COATTIVA DI ELETTRODOTTO”
Il secondo
referendum abrogativo di cui si dà in calce il testo del
Decreto Presidenziale di indizione, riguarda le cosiddette
“servitù di elettrodotto” e vuole abolire due articoli. Il
primo è l’art. 119 del T.U. delle disposizioni sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con Regio decreto l’11 dicembre
1933 n.1775, che così recita: “Ogni proprietario è tenuto a
dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche,
aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto in modo
permanente o temporaneo l’autorizzazione dall’autorità
competente”.
Il secondo
articolo che si vuole abrogare è il n.1056 del Codice Civile:
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche in conformità delle leggi in
materia”.
***********************
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003
Indizione
del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 41 emessa in
data 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio
2003, comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - edizione
straordinaria dell'11 febbraio 2003, a norma dell'art. 33,
ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata
dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare
per l'abrogazione dell'art. 18, comma primo, limitatamente ad
alcune parti, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio
1970, n. 300,
recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, nel
testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, contenente disciplina dei
licenziamenti individuali; degli articoli 2, comma 1, e 4,
comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, nonche'
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme
sui licenziamenti individuali, nel testo sostituito dall'art.
2, comma 3, della legge n. 108 del 1990; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto:
E' indetto
il referendum popolare per l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'
di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi
di imprenditore agricolo" e all'intero periodo successivo
che recita: "Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori
di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello
stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita'
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta
prestatori di lavoro"; dell'art. 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Ai fini del computo
del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si
tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato parziale, per la quota di orario
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario
previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si
computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro
il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che
recita: "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie"; dell'art. 2, comma 1,
della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei
licenziamenti individuali", che recita: "I datori di lavoro
privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli
enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n.
604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori
computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della
presente legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15
luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente
legge. Sono altresi' soggetti all'applicazione di dette
disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta
dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'art. 1 della presente legge"; dell'art. 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti
individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della
legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Quando risulti
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e'
tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine
di tre giorni o,
in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di
importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di
lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La
misura massima della predetta indennita' puo' essere
maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro
con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita'
per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti
anni; se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro"; dell'art. 4, comma 1, della
legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei
licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che cosi'
recita: "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della
presente legge, non trova applicazione nei confronti dei
datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di
lucro attivita' di
natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o
di
culto". I relativi comizi sono convocati per il giorno di
domenica 15 giugno 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Il testo di
questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e
non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
***************************************
Gazzetta
Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2003
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003
Indizione
del referendum popolare per l'abrogazione della servitu'
coattiva di elettrodotto.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio
1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della
Corte costituzionale n. 44 emessa in data 30 gennaio 2003,
depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003, comunicata il 6
febbraio 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
1a serie speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio
2003, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della citata
legge, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli
articoli 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici, e 1056 del codice civile; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto:
E' indetto
il referendum popolare per l'abrogazione della servitu' di
elettrodotto stabilita: dall'articolo 119 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
quale stabilisce: "Ogni proprietario e' tenuto a dare
passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e
sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente
o temporaneamente l'autorizzazione
dall'autorita' competente"; nonche' dall'articolo 1056 del
codice civile: "Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio
per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita'
delle leggi in materia". I relativi comizi sono convocati per
il giorno di domenica 15 giugno 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Il testo di
questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e
non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato