IL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
A cura di Luciana Taranta
Fonte di aspre contestazioni nazionali ed internazionali il tema del mandato d’ arresto europeo riuscì a monopolizzare le prime pagine dei giornali durante tutta la prima metà del dicembre 2001. L’iter di questa nuova figura giuridica prese nuovo impulso a partire dall’11 settembre 2001, quando, all’indomani del terribile attentato alle Torri gemelle di New York, la Commissione Europea decise di contribuire con serie misure repressive ad arginare il terrorismo internazionale.
Già nell’ottobre 1999 il Consiglio Europeo di Tampere aveva esaminato la proposta del mandato d’arresto europeo nel tentativo di rendere più snelle e veloci le procedure di estradizione e per poter arrestare direttamente i cittadini comunitari sospettati dei delitti previsti dalla normativa europea. . Per velocizzare al massimo l’azione penale fu deciso che un qualsiasi tribunale di uno dei paesi della Comunità, superando le norme che regolano la procedura di estradizione, poteva arrestare direttamente un cittadino appartenente ad uno dei 15 stati dell’Unione. Naturalmente il mandato non copre solo i reati di terrorismo, anche se l’attentato alle Torri impresse forse la spinta propulsiva alla calendarizzazione. Infatti sono ben 32 i settori in cui il mandato d’arresto europeo viene applicato. Essi vanno, per citarne alcuni, dal terrorismo alla tratta degli esseri umani, dal traffico di stupefacenti allo sfruttamento sessuale dei minori, dal riciclaggio del ‘denaro sporco’ alla corruzione, dalla criminalità informatica al razzismo e xenofobia, dalla falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti a rapimenti e sequestri di persone.
Nell’applicare la nuova procedura il mandato d’arresto europeo sostituirebbe nei paesi membri della Comunità la figura dell’estradizione, facendo però attenzione a non confliggere con quanto stabilito all’articolo 6 del Trattato dell’Unione Europea e con i contenuti della Carta dei diritti fondamentali. Nello specifico, mai una persona perseguibile per uno dei reati previsti dal mandato d’arresto europeo sarebbe estradato se nel paese che ne avesse fatto richiesta vigesse la pena di morte o si verificassero atti contrari alla dignità dell’essere umano, quali ad esempio la tortura.
Nei mesi successivi alla tragedia americana i ministri della Giustizia dei paesi comunitari si riunirono più volte a Bruxelles per delineare e definire le norme costitutive del mandato d’arresto europeo. Il 6 dicembre 2001, al termine del Consiglio dei Ministri Europei della Giustizia e dell’Interno, le delegazioni che avevano accettato la proposta del mandato d’arresto furono 14. Solo l’Italia, sollevando una serie di eccezioni, non vi aderì e riuscì a bloccare l’intesa raggiunta dagli altri 14 paesi.
La ‘querelle’ che ne seguì fu tanto clamorosa da indurre il governo italiano, timoroso di un possibile isolamento in Europa, a recedere in parte dalla decisione presa ed a sottoscrivere il mandato nel suo impianto originale durante il vertice di Laeken del 14-15 dicembre 2001, condizionandone tuttavia l’accettazione definitiva all’applicazione di procedure di diritto interno per rispettarne i dettami costituzionali.
Il 6 febbraio 2002 i governi dell’Unione Europea diedero il via libera definitivo al mandato di cattura europeo ed il 13 giugno 2002 il Consiglio dell’Unione Europea approvò definitivamente la decisione quadro ( 2002/484/GAI). L’entrata in vigore di questo provvedimento è prevista nel gennaio 2004, sempre che l’Italia per quella data abbia apportato le eventuali modifiche alla propria Costituzione con l’approvazione dei due rami del Parlamento. Nell’imminenza della scadenza dell’entrata in vigore della decisione quadro il Parlamento italiano ha calendarizzato il provvedimento (C4246) in Commissione Affari Costituzionali della Camera.