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Legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004 Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE Art. 1. 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art. 2. 1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia». Art. 3. 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: «Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere
emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a
decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo
indeterminato; Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il
decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice
tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Art. 406. – (Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente
per quest’ultima. Art. 407. – (Procedimento). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e
le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste
di questa. Art. 408. – (Scelta dell’amministratore di sostegno). – La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate
dall’autore con le stesse forme. Art. 409. – (Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Art. 410. – (Doveri dell’amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in
caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di
scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse
o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il
pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli
opportuni provvedimenti. Art. 411. – (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno). – Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore
di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce
l’amministrazione di sostegno. Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di
sostegno.
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