(Pagina
pubblicata l'8 febbraio 2011) - FONTE:
il GovernoFederalismo
fiscale
Presentazione
In questa legislatura, con l'attuale
governo, il cammino del federalismo fiscale inizia con
l'approvazione del disegno di legge delega, da parte del
Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2008. La delega
diventerà legge l'anno successivo
(legge delega n.42 del 5 maggio 2009).
Dalla legge delega sono scaturiti 8
decreti attuativi:
1.
Federalismo demaniale
2.
Roma Capitale
3.
Fabbisogni standard
4.
Federalismo municipale
5.
Autonomia tributaria di regioni e province
6.
Perequazione e rimozione squilibri
7.
Sanzioni e premi per regioni, province e comuni
8.
Armonizzazione sistemi contabili
Alcuni di questi hanno concluso il
loro iter e sono già operativi. In particolare, il
federalismo demaniale (decreto legislativo n.85 del
28/5/2010), Roma Capitale (decreto legislativo n.156 del
17/9/2010), i fabbisogni standard (decreto legislativo n.216
del 26/11/2010).
Il contesto della riforma
Il federalismo fiscale mira a dare attuazione all'art.119
della Costituzione che sancisce l'autonomia finanziaria
di entrata e di spesa per i Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni. L'attuazione dell'art.119
completa il processo di revisione costituzionale
contenuto nella legge costituzionale n.3 del 18 ottobre
2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) che ha
dato un nuovo assetto al sistema delle autonomie
territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco
dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica
come recita l'art. 114 della Costituzione (Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno
pari dignità, pur nella diversità delle rispettive
competenze).
Il federalismo nel programma
di governo
Considerato una della 6 missioni programmatiche,
l'attuazione del federalismo fiscale viene rilanciata
dal discorso del presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, nelle
comunicazioni sulla situazione generale del paese,
tenuto in Parlamento il 29 settembre 2010. In
particolare, ha affermato il Presidente del Consiglio,
il federalismo fiscale - che rappresenta uno dei cinque
punti del programma di governo - "a regime sarà la
cerniera unificante del Paese e un vantaggio per tutte
le aree dell'Italia, soprattutto per il Mezzogiorno" (il
testo del discorso si trova su questo sito nella sezione
del presidente).
La procedura di adozione dei
decreti attuativi (Fonte:
Camera dei deputati)
La legge n. 42/2009 delinea la procedura di adozione ed
esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi,
fissando il termine per l’adozione di almeno uno di essi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa (21 maggio 2009) e in ventiquattro mesi il
termine generale per l’adozione degli altri decreti.
Entro il 30 giugno 2010, il Governo è
chiamato a trasmettere alle Camere la relazione
contenente dati sulle implicazioni e le ricadute di
carattere finanziario conseguenti all’attuazione della
delega, nel quale fornire un quadro generale del
finanziamento degli enti territoriali e sulla struttura
dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di
governo. La
Relazione è stata presentata alle Camere il 30
giugno 2010.
Gli schemi di decreto, ciascuno dei
quali deve essere corredato di una relazione tecnica che
ne evidenzi gli effetti finanziari, sono adottati dal
Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali e successivamente
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da
parte: della Commissione bicamerale; delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari (vale a
dire le Commissioni bilancio delle due Camere).
All’adozione dei decreti si può
peraltro procedere anche qualora non venga raggiunta
l’intesa in sede di Conferenza unificata: in tal caso, e
trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della
Conferenza in cui gli schemi di decreto legislativo sono
posti all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri
può comunque deliberare la trasmissione alle Camere,
approvando contestualmente una relazione in cui vengono
motivate le ragioni per cui l’intesa non è stata
raggiunta.
Sia la Commissione bicamerale che le
Commissioni bilancio sono chiamate a esprimersi entro 60
giorni (prorogabili di ulteriori 20 giorni) dalla
trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati.
E’ inoltre prevista l'ipotesi in cui
il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari: in tal caso esso trasmette nuovamente gli
schemi alle Camere con le relative osservazioni ed
eventuali modificazioni, rendendo a tal fine
comunicazioni davanti a ciascuna Camera; trascorsi 30
giorni da tale trasmissione, i decreti legislativi
possono essere adottati.
Redazione Internet - Rosella Rega (r.rega@governo) |