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DDL 1956 (Senato)- Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni
urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla
protezione civile
Articolo 1
(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in
relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009).
1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1o
febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando
con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e
prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore
delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli
interventi per il completamento del progetto C. A. S. E. e dei moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). In considerazione di
quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la
massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico,
è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il
Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive
competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o
indennità di alcun genere.
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed
entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della
regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato
degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione
contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la
provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della
spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle
obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza,
con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo
subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, vengono
disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue
risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la
ricostruzione del territorio abruzzese.
2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento
informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le
informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione
dell'emergenza.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la
presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui
alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali
le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal
6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di
primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già
definiti.
2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai
territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto,
possono essere reiterate fino a quattro volte".
Articolo 2
(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura
dell'emergenza rifiuti in Campania).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania,
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
protezione civile, una "Unità stralcio" e una "Unità operativa",
utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a
disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, di seguito denominato: "decreto-legge n. 90 del 2008", che cessano
alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e
di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle
disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità
predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono
allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano
alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non
più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 1, primo periodo, sono altresì individuate le contabilità
speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella
disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli
introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il
termovalorizzatore di Acerra e il relativo impianto di servizio, i
ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal
termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n.
90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di
previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali
derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi urbani.
Articolo 3
(Unità stralcio).
1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla
propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa
attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di
emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali
e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate:
"Strutture commissariali". Per gli eventuali contenziosi derivanti
dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del
decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa
passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli
derivanti da negozi di transazione.
2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal
Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti
affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di
selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo
di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire
il costante ed ininterrotto esercizio di questi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi
entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i
termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei
creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e
il pagamento dei relativi debiti.
4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva,
contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1,
l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base
delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi
piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento
dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del
piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi
definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto
della data di esigibilità del credito originario, ai crediti di lavoro,
nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed
arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità
stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né
sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Articolo
4
(Unità operativa).
1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:
a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui
all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle
concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del
termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima
unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle
relative opere accessorie;
c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui
all'articolo 5;
1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:
1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre
2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali
di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella
ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi
alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del
2008.
2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, avvia, sentite le rappresentanze degli enti
locali, la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla
base delle linee guida di cui al decreto del Sottosegretario di Stato
alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226 del 20 ottobre
2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno
2010.
3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di
oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali
dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile
attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento in
materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con
particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le
responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti
al momento della cessazione dello stato di emergenza.
1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la
salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico
nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di
duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma
7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di
impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della
unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle
disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009,
fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che
cessano alla naturale scadenza.
Articolo 5-bis
(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico del Club alpino italiano).
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza
degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche,
sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle
attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla
frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi
comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e
in ambienti ostili e impervi";
b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza
sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture
operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i
servizi di soccorso e di elisoccorso";
c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari
aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS
per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 24 marzo 1994, n. 379.
3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in
ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio
nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS),
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato
l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il
volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.
4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei
premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità
permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri
soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di
soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18
febbraio 1992, n. 162, è integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.
5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione
civile, di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Articolo 6
(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra).
1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di
termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà,
all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario
del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un
importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti
dallo studio ENEA 2007 "Aspetti economici del recupero energetico da
rifiuti urbani", con riferimento al parametro operativo del carico
termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce
il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere
al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti -
proprietario dell'impianto. A tal fine, sono rese provvisoriamente
indisponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate risorse
per un importo pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.
Articolo 7
(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).
1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra
alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie
necessarie all'acquisizione dell'impianto.
1-bis. Nel caso in cui non sia avvenuto il trasferimento di cui al comma
1, entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma
1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento
normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate,
per la quota nazionale o regionale.
3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento
definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un
importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo
6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti
all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché delle
somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al
conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del
termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2010, nelle more del trasferimento della
proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e
godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per
l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni due. La
stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di
espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del
codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene
il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino
al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che
l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile
per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La
fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del
fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del
codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del
creditore.
5. Al Dipartimento della protezione civile, oltre alla piena
disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì
i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta
dall'impianto, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità
speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Sono fatti salvi i rapporti
negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di
affidamento della gestione del termovalorizzatore.
6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il
contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del
trasferimento della proprietà di cui al comma 1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si
fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
7. Ove all'esito del collaudo del termovalorizzatore, che dovrà
intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i
parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle
emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, l'impiantonon raggiunga
i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico
termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è
proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte
dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da
convenzioni in essere con autorità pubbliche. Gli eventuali oneri per la
messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto
costruttore.
8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è
condizionata all'esito positivo del collaudo, nonché alla prestazione da
parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per
cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. Ove
all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi
ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è
proporzionalmente ridotto. La garanzia è prestata con gli strumenti e le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è
svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore
provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le
caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità
prevista dalla normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore
dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.
9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il
termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento della
funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di
cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è
insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché
impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni
pregiudizievoli.
Articolo 8
(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra).
1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è
condizionato all'esito positivo del collaudo, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7.
2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di
affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della
procedura di affidamentogià esperita dalle strutture del Sottosegretario
di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione
provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per
la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario,
nonché modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio
tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della
verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante
le operazioni di collaudo. Il costruttore deve inoltre garantire
l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche
relative al funzionamento dell'impianto.
3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per
qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la
gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione
definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della
aggiudicazione.
4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra
sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di
capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei
rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il
criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto
dell'impianto.
Articolo 9
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).
1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza
degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui
all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato
attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di
manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata
la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di
sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche
attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, il quale continua
ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1
dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 26 maggio 2009, in quanto compatibile. Agli oneri derivanti dalle
previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 7,2
milioni di euro nell'ambito delle disponibilità delle contabilità
speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione
di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S. p. a.
del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità
dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei
rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra
nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto.
Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità
concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento
dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando
l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di
Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in
servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri
sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante
gli introiti derivanti dalle tariffe.
Articolo 10
(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti).
1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati
presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio
campano, sono eseguite, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con
decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli
impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale
in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo
ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del
2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono
collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del
Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti
fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute.
2. Entro il 30 giugno 2010, si procede al collaudo di tutti gli
interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n.
90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi
già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di
cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008 da parte
delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per
il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province
ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal
senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento
della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere
afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di
provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che
mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o
aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità
rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato
ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede
all'adozione delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali
all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al
ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le
eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive
alla cessazione dello stato
emergenziale.
3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione
Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti
e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori
adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.
Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si
provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di
cui all'articolo 2, comma 2.
4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le
finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa
riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero
territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione
del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto
salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di
cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.
5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella
regione Campania e per le esigenze della Regione stessa fino al 31
dicembre2011, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio
nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e
di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano
gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
all'uopo adottate.
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di
Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di
rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel
territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria
impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno,
anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni,
provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative
occorrenti, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 20 dicembre 2008, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009. Gli atti funzionali
rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere
sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati
dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008,
l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita
l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia
di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata
nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi
inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo
ambito territoriale dal Presidente della regione Campania.
Articolo 10-bis
(Disciplina sanzionatoria).
1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nei territori già destinatari di
declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata
di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di
commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l'aumento della pena
per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto.
2. Per la durata stabilita al comma 1, continua ad applicarsi, ai fini
della individuazione dell'autorità giudiziaria competente per i
procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania, quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del
2008.
Articolo 11
(Regione, province, società provinciali e consorzi).
1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1o gennaio
2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli
42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di
programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da
organizzarsiprioritariamente per ambiti territoriali nel contesto
provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei
rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania
28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle
indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del
Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al
ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di
continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le
amministrazioniprovinciali, anche per il tramite delle relative
societàda intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di
assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle
amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre
formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione,
possono essere amministrate anche da personale appartenente alle
pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-bis, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente
svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In
alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza,
nonché prorogare i contratti in cui sonosubentrate per una sola volta e
per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento
del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei
confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.
2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le
sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e
di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata
continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme
procedimentali dai comuni.
3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza
delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura
economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza.
Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per
fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui
alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul
territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla
riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano
adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della
gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione
Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro
alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale
di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della
popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza
e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca
dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei
medesimi comuni.
4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono
alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione
dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di
locazione, anche richiedendo l'ausilio degli organi di polizia
tributaria.
5. Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori
e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni
poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del
presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa
diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la
nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le
procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni
comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima
attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono
calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato
dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che
forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale
le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza
afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei
rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle
attività di propria competenza di cui al comma 2-bis. I comuni
determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti
dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal
complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione
delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali
provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010,
apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti
alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.
5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della
riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di
pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle
amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni
dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti,
specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione
comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società
provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente
ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo
di gestione dei rifiuti di competenza.
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, nella regione Campania, le
società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e
riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti
affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e
riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività
fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga
o rinnovo degli stessi.
7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine
alla relativa titolarità è assegnata alle province fino all'esito dello
stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche
mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle
province medesime, all'atto della costituzione delle società
provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima
mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle
contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi
mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve
le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto
titolare all'esito del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e
Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90
del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative
funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa
assunzione con contratto a tempo indeterminato, ai soggetti subentranti,
senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego.
9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di
cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore
delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali,
una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito
territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità
delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente
dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente
decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui
al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a
revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza
del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della
società provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la
dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano
anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai
sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e
successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione
provinciale.
Articolo 11-bis
(Accordo di programma).
1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della
plastica e delle emissioni di CO2, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un
accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e
associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti
distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12
(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani).
1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti
nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei
confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di
transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti
crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i
poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente
decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni
creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle
relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali
di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di
liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti
di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei
relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte
delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle
attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di
indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi.
2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di
Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in
relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante
riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di
quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la
devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti
vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente
Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Articolo 13
(Personale dei consorzi).
1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il
consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite
le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria
dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite
anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata
dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede
alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante
assunzioni del personale in servizio ed assunto presso gli stessi
consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili
professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale
già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti
territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione
dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel
limite massimo di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
fino all'assunzione dell'onere da parte dei consorzi a valere sulle
proprie risorse, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in
esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le vigenti
disposizioni in materia di mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province
di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse
disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del
personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione
organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma
1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data
del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di
competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di
assunzione.
Articolo 14
(Personale del Dipartimento della protezione civile).
1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al
fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di
protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento
in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle
complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale, il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure
straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e
nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione
di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle
esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale
titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di
contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, con
incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008, nonché
dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006. Per le medesime esigenze di cui al
presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, e nei
limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello
stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di
anzianità nell'incarico. Al relativo onere si provvede mediante
l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia
effettivamente coperti, da accertare con decreto del Ministro competente
da registrare alla Corte dei conti.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del
predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel
settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i
requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato
interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione
delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in
essere.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il
Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a
stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con
il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad
esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009,
all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio
2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto
2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il
Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento
della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo
determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al
presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle
procedure di cui al comma 2.
3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al
comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e
l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori
ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile,
la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata
in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.
3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del
Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale
di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in
atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di
transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area
e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale
di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di
transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e
nella posizione economica di appartenenza.
3-quinquies. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al
personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei
ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite
di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si
provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di
cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse
rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge
31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 152.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
"4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi
3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta
unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo
14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195".
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14-bis
(Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di
compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le
parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono
inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla
copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente
comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle
risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
2. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento
dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del
6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei
precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la
responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico
necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di protezione civile).
1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del
coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed
internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con
l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Capo
del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle
funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori
emolumenti.
2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio
nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine
all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento
dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti,
senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle
strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il
governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il
coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio
nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine
all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento
dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i livelli minimi
dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e
degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di
allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione
dello stato di emergenza.
3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole
compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione
d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di
grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già
eventualmente costituiti statuiscono in conformità.
3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole
compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione
d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di
grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali
presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia
completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di
governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatré" è sostituita
dalla seguente: "sessantacinque".
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a
1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-quater. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della
Associazione Croce Rossa Italiana). - 1. Ferme restando le competenze
del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione
vigente, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana (C. R. I.)
sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, che le esercita sentito il
Ministero della salute. Lo statuto della C. R. I. e le norme di
modificazione ed integrazione sono approvati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della
salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della
C. R. I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi
del Consiglio di Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario
straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non
oltre la data di costituzione degli organi.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 613, è abrogato".
3-quinquies. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" sono
aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri".
Articolo 15-bis
(Formazione continua dei pubblici dipendenti).
1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di
formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per
cento delle risorse stanziate per la formazione presso le
amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per
legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto
alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Tale Fondo è
destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento
professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla
formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è
ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna
amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di
un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è
corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le
risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno
tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le
ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 15-ter
(Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).
1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e
di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è
esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di
autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di
cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di
iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità
istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della
protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la
multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni
e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli
operatori ad esso appartenenti.
3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche
convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi,
degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga
al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed
editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine
attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera
industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto
comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa
da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative
culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità
istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso
la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria
efficacia".
Articolo 16 (stralciato)
Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione
civile).
1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ferme restando le funzioni assegnate al medesimo Dipartimento,
è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata:
"Protezione civile servizi s. p. a.", con sede in Roma, per
l'espletamento di specifici compiti operativi.
1-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il tramite dei suoi uffici, detiene il
potere di indirizzo rispetto alle attività della Società Protezione
civile servizi s. p. a. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) definizione delle aree di attività;
b) definizione del piano industriale;
c) definizione delle strategie e dei programmi.
1-ter. Le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva
pertinenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche sotto il profilo strutturale.
1-quater. La Protezione civile servizi s. p. a., società in house,
svolge attività esecutive e strumentali per il perseguimento degli
obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile.
2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione
di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono
interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che
esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi.
3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera
secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento
nazionale della protezione civile, e ferme restando le competenze del
medesimo Dipartimento, ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei
compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico
amministrativo per il medesimo Dipartimento, salvo diversa ed espressa
disposizione di legge, ivi compresa la gestione della flotta aerea e
delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, nel rispetto della
vigente normativa anche comunitaria, allaprogettazione, alla scelta del
contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi
strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o
servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della
protezione civile e da esso individuati, ivi compresi quelli concernenti
le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli
relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione
civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.
All'incremento del trasferimento delle attività dal Dipartimento della
protezione civile alla Società, definite dal contratto di servizio, deve
corrispondere una riduzione proporzionale del fondo di dotazione del
medesimo Dipartimento della protezione civile in termini di risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al fine di garantire l'invarianza
della spesa di cui al presente articolo. Entro il 31 dicembre di ogni
anno, è presentata alle Camere una relazione dettagliata sulle attività
svolte dalla Società, sul relativo stato di attuazione nonché sulle
iniziative che si intendono intraprendere.
4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione
e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della
protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi
boschivi, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel
servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della
protezione civile, al termine del contratto.
4-bis. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni contrattuali e
per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile
con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del
servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo
alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese,
anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione
del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a
dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione
civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il
periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-ter. All'atto del subentro della Società Protezione civile servizi s.
p. a. all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta
aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è
stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992.
5. La Società può detenere immobili ed esercitare ogni attività
strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
affidamento a società a capitale interamente pubblico, nei limiti delle
proprie disponibilità patrimoniali. La Società è tenuta ad avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in
giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni, e può avvalersi dell'ausilio tecnico dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
5-bis. La Società, laddove affidi a terzi lavori, forniture e servizi,
applica le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonché i princìpi comunitari in materia di parità di
trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. La Società
è altresì tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004.
6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento
interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i
componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. È consentita la delega dei poteri
dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.7. Ai fini di
cui al comma 5, lo statuto prevede
a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di
costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile,
dell'intero Consiglio di amministrazione;
c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla
politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera
prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non
altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa
autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se
non per legge.
9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato
dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definite, in fase di prima applicazione, le modalità, i termini e le
condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento
delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello
di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di
carriera, può essere trasferito alla Società.
10-bis. Le previsioni di cui all'articolo 9-terdel decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, in materia di ruolo speciale della protezione
civile non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per favorire in fase di primo
avvio il funzionamento della Società di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa di 2.299.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da
parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive modificazioni.
Articolo 17
(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico
e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale).
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla
necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima
applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a
più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della
protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati
commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con
riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale,
centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari
attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e
curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche
necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di
sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del
citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo
20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009.
Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica
statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e
mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente
nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun
commissario presenta al Parlamento, annualmente eal termine
dell'incarico, una relazione sulla propria attività.
2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e
alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di
verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile
per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate,
ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di
livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello
dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito,
anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive
modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato
generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non
generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato
generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni
dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente
coperte. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro
460.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 180.000
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 200.000 dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n.
93, e di euro 80.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici
eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del
mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 18 del
23 gennaio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per
l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per
l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di
pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di
pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE
del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento
ambientale.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
17-bis
(Formazione degli operatori ambientali).
1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della
ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le
politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e
valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione
di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione
del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 17-ter
(Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari).
1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al
sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio
nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione
territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove
infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni
urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce
decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria
dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e
produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla
espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione
delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o
interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della
avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione
del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a
diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del
provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione
all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle
aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il
verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di
provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di
espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di
altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale
stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è
determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di
immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche
antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.
4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di
immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le
opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di
localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un
titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario
straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,
espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo
provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio
indisponibile dello Stato.
6. Il Commissario straordinario può avvalersi della Società Protezione
civile servizi s. p. a. per le attività di progettazione, scelta del
contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed
infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di
cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. In deroga all'articolo 18 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della
categoria prevalente fino al 50 per cento.
8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla
realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle
esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
Articolo 17-quater
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli
interventi per la realizzazione di istituti penitenziari).
1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza,
assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività
finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità
organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli
interventi di cui all'articolo 17-ter.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto
supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una
sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una
forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può
configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le
risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da
individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi
subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in
esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì effettuati con
l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, è
prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative
del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto
territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di
servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono
rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma
degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle
Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Articolo 17-quinquies
Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78).
1. Al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di
nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di
indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla
distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico
nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni
di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le
previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I
decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari di cui
al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono
conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai Commissari
straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento
dei predetti interventi.
Articolo 18
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro
30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a
euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2010, e 15, comma 1, per euro
173.000 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 35.173.000 per l'anno 2010, ad euro 35.000.000 per
l'anno 2011 ed a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo
strategico per ilPaese a sostegno dell'economia reale, per un importo di
euro 60.819.000 per l'anno 2010, di euro35.000.000 per l'anno 2011 e di
euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, nonché, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di
euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente
incrementato, in termini di sola cassa, di euro 2.773.000 per l'anno
2011 e di euro37.773.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa
possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole
annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale;
b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, pari a 355 milioni
di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
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