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Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.
“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1.
(Funzioni delle amministrazioni
territoriali ed altre disposizioni 1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1º febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall’incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell’economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell’emergenza, con l’indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese. Articolo 2.
(Costituzione della Unità stralcio e Unità
operativa 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l’attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell’energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani. Articolo 3. (Unità stralcio) 1. L’Unità stralcio di cui all’articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all’emergenza rifiuti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall’attuazione del presente articolo si applica l’articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.
2. L’Unità accerta i crediti vantati
dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile
nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e
degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli
anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli
stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi. Articolo 4. (Unità operativa) 1. L’unità operativa di cui all’articolo 2 attende: a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l’esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
b) all’eventuale
prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa,
degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere
accessorie; 2. L’unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l’anno 2010. 3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall’Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonché l’adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all’organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza. Articolo 5.
(Impiego delle Forze armate e cessazione
di efficacia 1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l’impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2. 2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate nell’ambito dell’emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza. Articolo 6.
(Determinazione del valore proprietario 1. Ai fini dell’accertamento del valore dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all’atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell’impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell’impianto. L’ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell’impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell’impianto. Articolo 7. (Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra) 1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto.
2. In caso di trasferimento ad uno
dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono
individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle
risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o
regionale. Articolo 8.
(Procedure di collaudo e funzionamento 1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all’esito positivo del collaudo.
2. Alla data del 15 gennaio 2010 e
previa stipulazione del contratto di affitto di cui all’articolo 7, il
soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle
strutture del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campania
assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell’impianto. Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le
modalità per la presa in carico dell’impianto da parte del soggetto
affidatario, nonché modalità e termini dell’affiancamento di apposito
presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini
della verifica della corretta utilizzazione dell’impianto nelle more e
durante le operazioni di collaudo. Articolo 9. (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti) 1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2. 2. Nelle more della realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l’ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell’impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all’uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all’articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l’integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all’articolo 11, all’uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. Articolo 10. (Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti) 1. L’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, è eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell’articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.
2. Entro il 31 dicembre 2009, si
procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla
stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il
successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla
predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 da
parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente
per il tramite delle società provinciali di cui all’articolo 11. Le
province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in
tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento
della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere
afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l’adozione di
provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che
mediante l’affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o
aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità
rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato
ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede
all’adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini
funzionali all’esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque
connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte
salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti
successive alla cessazione dello stato emergenziale. Articolo 11.
(Regione, province, società provinciali e consorzi) 1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1º gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui
alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di
cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20
ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per
evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase
emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il
tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione,
possono essere amministrate anche da personale appartenente alle
pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con
soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le
attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento
ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il
servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui
sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un
anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale
inizialmente previsto. a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla
raccolta dei rifiuti nell’ambito territoriale di competenza; 4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua ed ai contratti di locazione.
5. In caso di inosservanza degli
obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d’urgenza e
previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche
attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e
contestualmente attiva le procedure di cui all’articolo 142 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico
delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Articolo 12. (Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani) 1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l’abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all’articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all’articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l’accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. 2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d’imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell’attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Articolo 13. (Personale dei consorzi) 1. In relazione alle specifiche finalità di cui all’articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l’anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell’articolo 18.
2. Al personale dei consorzi di cui
al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione
organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in deroga all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma
restando l’attivazione di misure di politica attiva, anche in
applicazione dell’accordo fra Governo, regioni e province autonome del
12 febbraio 2009. Articolo 14. (Personale del Dipartimento della protezione civile) 1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.
2. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità
valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in
deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all’articolo 17 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la
professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di
competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di
partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle
procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse. a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
b) quanto a 2,82 milioni
di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 15. (Disposizioni in materia di protezione civile) 1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l’applicazione delle previsioni normative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l’anno 2010, cui si provvede ai sensi dell’articolo 18.
2. In relazione alle diverse ipotesi
di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine
dell’individuazione delle competenze in ordine all’esercizio delle
attività di allertamento, soccorso e superamento dell’emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa
con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori
oneri, i livelli minimi dell’organizzazione delle strutture territoriali
di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione
del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di
dichiarazione dello stato di emergenza. Articolo 16.
(Attività di supporto strumentale 1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d’interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma.
2. Il capitale sociale iniziale della
Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali
aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti
dell’azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di
terzi. a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del
Dipartimento della protezione civile, dell’intero Consiglio di
amministrazione; 8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.
9. La pubblicazione del decreto di
cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle
società previsti dalla normativa vigente. Articolo 17. (Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale) 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell’incarico, una relazione sulla propria attività. 2. L’attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all’attuale dotazione organica, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l’articolazione dell’Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall’istituzione dell’Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell’anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell’ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell’anno precedente. Articolo 18. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l’anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per l’anno 2010, si provvede: a) quanto a euro 35.173.000 per l’anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l’anno 2010 ed euro 30.000.000 per l’anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l’anno 2010. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.273.000 per l’anno 2011 e di euro 35.273.000 per l’anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale; b) quanto a euro 30.000.000 annui dall’anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Articolo 19. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009.
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