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Lettera inviata dal
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, sul caso Eluana Englaro
(6.2.2009)
"Signor Presidente, lei certamente comprenderà
come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda
dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano
istituzionale. Io non posso peraltro, nell'esercizio delle mie funzioni,
farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno
di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche
prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti. I temi
della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei
trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo
all'attenzione dell'opinione pubblica, delle forze politiche e del
Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti
dal progresso delle tecniche mediche. Non è un caso se in ragione della
loro complessità, dell'incidenza su diritti fondamentali della persona
costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono
manifestate trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si
sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative
dell'ordinamento giuridico vigente. Già sotto questo profilo il ricorso
al decreto legge, piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad
adottare con legge ordinaria una disciplina organica, appare soluzione
inappropriata".
"Devo inoltre rilevare che rispetto allo sviluppo della discussione
parlamentare non è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi
come caso straordinario di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 77
della Costituzione se non l'impulso pur comprensibilmente suscitato
dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso. Ma il fondamentale
principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi
dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è
stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei
principi, anche costituzionali, desumibili dall'ordinamento giuridico
vigente.
Decisione definitiva, sotto il profilo dei presupposti di diritto, deve
infatti considerarsi, anche un decreto emesso nel corso di un
procedimento di volontaria giurisdizione, non ulteriormente impugnabile,
che ha avuto ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e
in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile
pronunciarsi a norma dell'articolo 111 della Costituzione: decreto che
ha dato applicazione al principio di diritto fissato da una sentenza
della Corte di Cassazione e che, al pari di questa, non è stato ritenuto
invasivo da parte della Corte Costituzionale della sfera di competenza
del potere legislativo.
Desta inoltre gravi perplessità l'adozione di una disciplina
dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato, delle modalità di
tutela di diritti della persona costituzionalmente garantiti dal
combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione:
disciplina altresì circoscritta alle persone che non siano più in grado
di manifestare la propria volontà in ordine ad atti costrittivi di
disposizione del loro corpo".
"Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di
rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente
privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti
dall'art. 77 della Costituzione o per altro verso manifestamente lesivi
di norme e principi costituzionali discende dalla natura della funzione
di garanzia istituzionale che la Costituzione assegna al Capo dello
Stato ed è confermata da più precedenti consistenti sia in formali
dinieghi di emanazione di decreti legge sia in espresse dichiarazioni di
principio di miei predecessori. Confido che una pacata considerazione
delle ragioni da me indicate in questa lettera valga ad evitare un
contrasto formale in materia di decretazione di urgenza che finora ci
siamo congiuntamente adoperati per evitare".
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