RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI"
SULLA RINUNCIA DEI VESCOVI DIOCESANI E DEI TITOLARI DI UFFICI
DI NOMINA PONTIFICIA
Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al
sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 3
novembre 2014, ha approvato le disposizioni sulla rinuncia dei
Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina
pontificia.
Il Santo Padre ha altresì stabilito che quanto è stato
deliberato abbia ferma e stabile validità, nonostante
qualsiasi cosa contraria anche degna di particolare menzione,
ed entri in vigore il giorno 5 novembre 2014, con la
pubblicazione su "L'Osservatore Romano", e, quindi, nel
commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, 3 Novembre 2014.
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
DISPOSIZIONI
SULLA RINUNCIA DEI VESCOVI DIOCESANI
E DEI TITOLARI DI UFFICI DI NOMINA PONTIFICIA
Il grave peso del ministero ordinato, da intendersi come
servizio (diakonia) al Popolo santo di Dio, richiede, a
coloro che sono incaricati di svolgerlo, di impegnarvi tutte
le proprie energie. In particolare, il ruolo di Vescovo, posto
di fronte alle sfide della società moderna, rende necessari
una grande competenza, abilità e doti umane e spirituali.
A tale riguardo, i Padri del Concilio Vaticano II così si
esprimevano nel decreto Christus Dominus: "Poiché il
ministero pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e
comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera
ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi
giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa
avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno
capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro
invito della competente autorità rassegnino le dimissioni dal
loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità, se accetta
le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento
dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti"
(n. 21).
Rispondendo all’invito che il Concilio Vaticano II aveva
espresso, il mio predecessore, il Beato Paolo VI, promulgò il
6 agosto 1966 il Motu proprio Ecclesiae Sanctae (AAS 58
(1966) 757-787) che al n. 11 della Pars Prima invitava
vivamente i Vescovi e gli altri ad essi equiparati a "presentare
spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la
rinuncia all’ufficio". Queste disposizioni furono poi
accolte sia dai cann. 401-402 e 411 del vigente Codice di
Diritto Canonico, sia dai cann. 210-211, 218 e 313 del Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali.
Uguale criterio venne anche seguito relativamente a funzioni
proprie dei Cardinali, mediante il Motu proprio
Ingravescentem aetatem del Beato Paolo VI del 21 novembre
1970 (AAS 62 (1970) 810-813) e, più in generale relativamente
alle funzioni dei Vescovi che prestano il loro servizio nella
Curia Romana, con le sagge disposizioni che San Giovanni Paolo
II volle inserire nell’art. 5 della Costituzione apostolica
Pastor bonus del 28 giugno 1988 (AAS 80 (1988) 841-930; cf.
pure can. 354 CIC).
Prendendo in considerazione tutto quanto precede e accogliendo
le raccomandazioni del Consiglio dei Cardinali che assistono
il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia
romana e nel governo della Chiesa, viene disposto quanto
segue:
Art. 1.- È confermata la disciplina vigente nella Chiesa
latina e nelle varie Chiese orientali sui iuris,
secondo la quale i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti
sono loro equiparati dai cann. 381 §2 CIC e 313 CCEO, così
come i Vescovi coadiutori e ausiliari, sono invitati a
presentare la rinuncia al loro ufficio pastorale al compimento
dei settantacinque anni di età.
Art. 2.- La rinuncia ai predetti uffici pastorali produce
effetti soltanto dal momento in cui sia accettata da parte
della legittima Autorità.
Art. 3.- Con l’accettazione della rinuncia ai predetti uffici,
gli interessati decadono anche da qualunque altro ufficio a
livello nazionale, conferito per un tempo determinato in
ragione del suddetto incarico pastorale.
Art. 4.- Degno di apprezzamento ecclesiale è il gesto di chi,
spinto dall’amore e dal desiderio di un miglior servizio alla
comunità, ritiene necessario per infermità o altro grave
motivo rinunciare all’ufficio di Pastore prima di raggiungere
l’età di settantacinque anni. In tali casi i fedeli sono
chiamati a manifestare solidarietà e comprensione per chi è
stato loro Pastore, assistendolo puntualmente secondo le
esigenze della carità e della giustizia, secondo quanto
disposto del can. 402 §2 CIC.
Art. 5.- In alcune circostanze particolari l’Autorità
competente può ritenere necessario chiedere a un Vescovo di
presentare la rinuncia all’ufficio pastorale, dopo avergli
fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate
attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo.
Art. 6. - I Cardinali Capi Dicastero della Curia Romana e gli
altri Cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia sono
ugualmente tenuti, al compimento del settantacinquesimo anno
di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa, il
quale, ponderata ogni cosa, procederà.
Art. 7. - I Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, i
Segretari ed i Vescovi che svolgono altri uffici di nomina
pontificia decadono dal loro incarico compiuto il
settantacinquesimo anno di età; i Membri, raggiunta l’età di
ottant’anni; tuttavia, quelli che appartengono ad un Dicastero
in ragione di un altro incarico, decadendo da questo incarico,
cessano anche di essere Membri. |