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DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITA’ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Titolo I Sviluppo ed equità Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace) 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 3. L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili fino a ulteriori 3 punti percentuali per tener conto del maggior rischio. 4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. 5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende . 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito. 7. La presente norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma successivo. 8. Le disposizioni di attuazione della presente norma sono emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato entro il 20 dicembre 2011. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Art. 2 Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Art. 3 Proroga 36 per cento Art. 4 Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee non superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall’applicazione del presente comma sono riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale Art. 5 Partecipazione italiana a banche e fondi 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. l Ministro dell’Economia e delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni. 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è trasferita nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Missione “L’Italia in Europa e nel mondo”, Programma “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale”. Art. 6 Misure per la stabilità del sistema creditizio 1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia. 2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte. 3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge31 dicembre 2009 n. 196, con imputazione nell’ambito dell’unità di voto parlamentare 8.2. 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia. 6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità di mantenere in vigore l’operatività di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche. 7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea. 9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio. 10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza; c) sono a tasso fisso; d) sono denominati in euro; e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi; f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi. 12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2). 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1. 14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, sono così determinati: a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell’indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni. b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà; c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating. 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è calcolata nel modo seguente: a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured; b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile. 16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. 17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia. 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010. 19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere. 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione. 22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione. 23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori; b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite. 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre: a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione; b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello; c) l'ammontare della garanzia; d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14. 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione. 26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza. 27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi. 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi. 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi all’atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all’art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l’annotazione prevista dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012. 31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 del presente decreto nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia. 33. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 34. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici Capo I Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale Art. 7 Regime premiale per favorire la trasparenza 1. Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici: a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria; c) semplificazioni per il rimborso o la compensazione dei crediti IVA; d) per i contribuenti non soggetti all’applicazione degli studi di settore, esclusione dagli accertamenti di cui al successivo comma 10, lettera a), ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 38, comma 4, del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 600; 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente: a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; b) accetti che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti i redditi di cui all’articolo precedente, tutti i movimenti finanziari di importo superiore a 1.000 euro siano effettuati mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancarie e postali, nonché mediante carte di credito, debito e prepagate e consenta l’accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità finanziarie. 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col provvedimento potrà essere previsto: • predisposizione automatica da parte dell’AF delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; • predisposizione automatica da parte dell’AF del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; • soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; • anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. 4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefici: a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’AF delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA. 5. Ai contribuenti di minori dimensioni, da individuarsi col provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 6, che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) sono riconosciuti altresì i seguenti benefici: • esonero dall’applicazione dell’Imposta sul Valore aggiunto e dell’IRAP; • applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura dal 5 al 10 % del reddito imponibile; • esonero dagli studi di settore. 6. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui ai commi 3 e 4 possono essere graduati in funzione delle dimensioni e del tipo di attività economica svolta dal contribuente e sono dettate le relative disposizioni di attuazione. Con i medesimi provvedimenti, previa individuazione di gruppi omogenei per le caratteristiche dell’attività svolta ed in funzione delle dimensioni della medesima, sono individuati altresì i contribuenti di cui al comma 5 e possono essere graduati i relativi benefici. A decorrere dalla data indicata nei provvedimenti previsti nei periodi precedenti sono soppressi i regimi agevolati o di semplificazione individuati dai medesimi provvedimenti. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 8. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 9. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. Nei confronti di tali soggetti le sanzioni previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per le ulteriori violazioni sono sempre applicate nella misura massima. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 10. Nei confronti dei contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ai fini dell'applicazione degli studi medesimi: a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato; d) i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto sono gestiti con procedure accelerate. 11. La disposizione di cui al comma 10 si applica a condizione che: a) il contribuente abbia presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore indicando fedelmente tutti i dati previsti nel predetto modello; b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. 12. L’art. 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato. 13. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 10 e 11. Art. 8 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante 1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5,8,12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2011”. 2. All’articolo 2 del decreto legge n. 138/2011, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. L’eventuale opzione relativa ad un pagamento per cassa deve essere evidenziata nella disposizione di pagamento trasmessa al tesoriere o al cassiere dell’ente pagatore; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo; e) Per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base. 4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3. 5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri: a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito; b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile; c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull’accesso al conto corrente di base; d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese. 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d). 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. 8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Capo II Disposizioni in materia di maggiori entrate Art. 9 Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria e rivalutazione delle rendite 1. L'istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. 2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione di A/10 e C/1; b) 80 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D e nella categoria catastale A/10; c) 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1. 5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. 6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota stabilita per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, e per gli immobili locati. 7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento anche nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 8. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 9. È riservata allo Stato una quota pari all’X per cento dell’importo versato a titolo di imposta municipale propria. 10. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 11. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9, ad eccezione del comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 14, commi 1 e 6 dello stesso decreto. 12. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni della legge24 luglio 2008, n. 126. b) il comma 3, dell’art. 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 13. (fondo di solidarietà mutui prima casa) La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Art. 10 Riduzione dell’abbattimento forfetario, ai fini irpef, del canone di locazione 1. All’articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione.”. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2011. 3. Per l’anno 2011 l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 può essere esercitata dal locatore persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, anche in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Art. 11 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a X euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di X euro. 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi . 15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. 21. Le agevolazioni dai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali agevolazioni; d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26 del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma. 28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. 30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13 33. Il comune o il soggetto affidatario del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 34. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 35. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile. 36. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 37. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 38. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 39. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 40. Le sanzioni di cui ai commi 37 e 38 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 41. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 42. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 43. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. All’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “la predetta tariffazione”. 44. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 43. Art. 12 Disposizioni in materia di accise 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 5. Le variazioni di accisa stabilite nel comma 1 per la benzina, per la benzina con piombo, per il gasolio usato come carburante e per i gas di petrolio liquefatti usati come carburante si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 1° gennaio 2012 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti. 6. I possessori dei prodotti di cui al comma 5 comunicano le giacenze possedute agli uffici delle dogane competenti per territorio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed entro lo stesso termine devono versare la differenza di imposta sulle giacenze dichiarate. 7. Al fine di finanziare le spese relative al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, le regioni a statuto ordinario possono elevare la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino ad un centesimo di euro per litro, ulteriore rispetto alla misura massima consentita; per la medesima finalità le predette regioni possono stabilire, con proprie leggi, che l’imposta regionale anzidetta si applichi, in misura comunque non superiore ad un centesimo di euro al litro, anche al gasolio usato come carburante erogato dagli impianti di distribuzione di carburante ubicati nelle rispettive regioni. Le spese relative al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, finanziate con le maggiori entrate derivanti dal presente comma non rilevano ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. 8. (TPL) Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell’ambito delle risorse in conto esercizio destinate al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Art. 13 Disposizioni in materia di IRPEF 1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l’aliquota del 43 per cento prevista nell’articolo 11, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è incrementata di 3 punti percentuali. Sono abrogate, con effetto dall’anno 2011, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2011. L’incremento previsto dal presente comma non si applica ai redditi assoggettati alla riduzione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Art. 14 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei 1. (AUTO) A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, limitatamente a quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2008, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro venti per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centosettanta chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Il versamento dell'addizionale è effettuato, negli stessi termini di pagamento della tassa automobilistica ordinaria, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato. Resta fermo quanto previsto nel decreto 7 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237. 2. A decorrere dai pagamenti indicati al comma 1, l’addizionale erariale alla tassa automobilistica istituita dal comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica nella misura ivi prevista limitatamente alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati antecedentemente al 1° gennaio 2008. 3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le navi ed imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa per ogni giorno o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: a) euro 7 giornalieri per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 12 giornalieri per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 40 giornalieri per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 75 giornalieri per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 150 giornalieri per le navi da diporto di lunghezza da 24,01 metri. 4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta al 50% per le unità da diporto sopra indicate che si trovino in un’area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. In detti casi, l’importo della riduzione è deducibile da quanto dovuto per gli anni successivi secondo le risultanze dei relativi contratti di rimessaggio, da conservare secondo i termini di legge. Gli importi non deducibili possono essere rimborsati con le modalità definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 7. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 non si applicano alle navi ed imbarcazioni da diporto di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 6. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. 7. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa di cui al comma 3, di comunicazione dei dati identificativi della nave o imbarcazione da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. La ricevuta di pagamento della tassa di cui al comma 3, anche elettronica, deve essere esibita dal comandante dell’imbarcazione all’Agenzia delle Dogane o all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. 9. Il gettito della tassa di cui al comma 3 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato. 10. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento della stessa. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento della tassa e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti la tassa di cui al comma 3 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 11. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento della tassa di cui al comma 3 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta. 12. (aeromobili) È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: a) velivoli con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00; 13. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 12 per ciascun mese di validità. 14. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 12 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012. 15. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 12 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso. 16. L’imposta di cui al comma 12 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 15 Canone RAI 1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale». Art. 16 Clausola di salvaguardia 1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente: “1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. b) al comma 1-quater, la parola: “settembre” è sostituita dalla seguente: “dicembre”; la parola: “adottati” è sostituita dalle seguenti: “entrati in vigore”; le parole: “4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “12.000 milioni”; le parole: “20.000 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “16.000 milioni”. Art. 17 Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari 1. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituto dal seguente: articolo della Tariffa Indicazione degli atti soggetti all’imposta Imposte dovute fisse Imposte dovute proporzionali 13 Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso (fino ad un valore massimo di euro …) X per cento (o per mille) annuo 2. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR26 ottobre 1972, n. 642: - il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”; - l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Non sono altresì soggette all’imposta le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, il cui complessivo valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso sia pari o inferiore a 5.000 euro presso ciascun soggetto tenuto all’invio della comunicazione”. Art. 18 llineamento partecipazioni 1. La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in due rate di pari importo da versare entro il termine di scadenza dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta 2012 e 2013 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011. Art. 19 DTA All’art. 2 del decreto-legge 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 56: 1) dopo le parole “dei soci” sono aggiunte le seguenti: “- o dei diversi organi competenti per legge -”; 2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente comma.” b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: “56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazionedei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma. 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” c) al comma 57: 1) nel primo periodo, le parole “al comma 55” sono sostituite dalle parole “ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter” e le parole “rimborsabile né” sono soppresse; 2) nel secondo periodo, le parole “può essere ceduto ovvero” sono soppresse; 3) nel secondo periodo, dopo le parole “n. 241” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”; 4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.”; 5) l’ultimo periodo è soppresso. d) Nel comma 58 dopo le parole “modalitàdi attuazione” sono aggiunte le parole “dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57”. Art. 20 Diminuzione della deduzione per auto aziendali 1. All’articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: “nella misura del 40 per cento” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole “nella misura del 30 per cento”; b) alla lettera b-bis), le parole: “nella misura del 90 per cento” sono sostituite dalle seguenti parole “nella misura del 70 per cento”. 2. In deroga all’articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati Art. 21 Soppressione enti e organismi 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all’ INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da approvare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS, la cui dotazione organica è incrementata di un numero corrispondente alle unità di personale di ruolo dell’INPDAP e dell’ENPALS. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. 3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata. 4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale generale non inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così rideterminati: a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno per il Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS; b) due posti per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti per il Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca dei rispettivi Ministeri, in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in conseguenza l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza. 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps provvede alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche e al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 comportano una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. 9. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso. 10. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, a decorrere dalla medesima data, sono trasferiti alle Regioni interessate. 11. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, le Regioni interessate provvedono d’intesa alla riorganizzazione delle strutture e delle funzioni dell’Ente soppresso. 12. A far data dalla soppressione di cui comma 9 e fino all’adozione delle misure di cui al comma 11, le funzioni dell’Ente sono assicurate dall’attuale gestione commissariale. 13. Al fine di razionalizzare lo svolgimento delle attività finanziarie nel settore agricolo, agroindustriale e agro-alimentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società ISA S.p.A. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile. çççççççççççççççççççç 16. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un subcommissario. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi. La denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: <<Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>, <<Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>> e <<Consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dall'attuazione del presente comma, compresa l'attività dei commissari, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. °°°°°°°°°° 24. Gli enti di cui all’allegato B sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 27. 25. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 24 dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, agli enti corrispondentemente indicati nel medesimo allegato B. 26. Con decreti non regolamentari del Ministro vigilante interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, l’ente incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 27. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 24, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 28. Il personale a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i predetti enti è trasferito agli enti rispettivamente individuati nel richiamato allegato B, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 29. Gli enti di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 30. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 31. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza. 32. Gli enti di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. ALLEGATO B Ente soppresso Amministrazione interessata Ente accorpante Agenzia nazionale per la regolazione Ministero Autorità per l’energia elettrica e il e la vigilanza in materia di acqua dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gas Agenzia per la sicurezza nucleare Ministero per lo sviluppo economico Autorità per l’energia elettrica e il gas Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale Ministero dello sviluppo economico Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 33. L’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 34. Salvo quanto previsto nei commi 36 e 37 del presente articolo, le funzioni attribuite all’ENIT dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel rispetto dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le risorse già destinate all’ENIT per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo del turismo, come determinate dalla legge 11 ottobre 1990, n. 292 recante “Ordinamento dell’Ente Nazionale per il Turismo” come rideterminata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono trasferite in un apposito fondo da ripartire per la promozione e lo sviluppo del turismo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La dotazione del fondo è determinata in euro 18.641.742 per l’anno 2012, in euro 18.970.742 per l’anno 2013 ed in euro 19.303.742 a decorrere dall’anno 2014. 35. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri. Con i medesimi decreti il Ministero dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, il Ministero per lo sviluppo economico può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti intestati all’ENIT che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi; entro i quindici giorni successivi, le residue disponibilità finanziarie dell’ENIT sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 34. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell’Agenzia. 36. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell’ENIT all’estero opera fino alla scadenza dell’incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all’interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite nell’ambito delle risorse trasferite al Ministero degli affari esteri, ai sensi dei commi 34 e 35. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l’ordinamento dello Stato estero, è attribuito al Ministero degli affari esteri. 37. Ciascuna sezione per la promozione degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di promozione definite dal Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 39 38. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ENIT, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 36, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando l’invarianza della spesa complessiva. 39 I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 40. Per i restanti rapporti di lavoro l’amministrazione di destinazione subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza. 41. Dall’attuazione dei commi da 17 a 40 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 42. L’articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso. Le funzioni già svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale sono svolte dalla Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, che subentra, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nella titolarità dei beni, del personale in servizio a tempo indeterminato e delle risorse finanziarie. All’articolo 98 del predetto decreto legislativo, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno.” 43. Il personale a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presso la Scuola superiore dell’amministrazione locale è trasferito alla Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, ed è inquadrato sulla base di apposita tabella di corrispondenza, approvata con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 44. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è soppresso. Alla fine del secondo periodo, dopo le parole “sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria” sono aggiunte le parole “, che operano secondo le norme del diritto privato e nel rispetto dei criteri di economicità.” 45. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti il seguenti: ”5-bis. A decorrere dall’anno 2012, le camere di commercio procedono a liquidare le aziende speciali che non siano in grado di rispettare il principio di economicità di cui al precedente comma 5. Il rispetto del medesimo principio è verificato, in fase di prima applicazione, sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e, successivamente, sulla base del bilanci di esercizio al 31 dicembre di ciascun anno. Qualora dal bilancio di esercizio al 31 dicembre risulti che l’equilibrio economico finanziario sia stato conseguito mediante la contribuzione camerale ovvero qualora l’azienda non abbia approvato o presentato nei termini prescritti il proprio bilancio d’esercizio al 31 dicembre, la camera di commercio pone l’azienda speciale in liquidazione entro dieci giorni. Il mancato avvio della procedura di liquidazione comporta responsabilità erariale a carico dei dirigenti degli uffici responsabili della camera di commercio, ovvero, qualora questi abbiano presentato l’istruttoria di competenza alla giunta camerale, a carico dei componenti la giunta stessa. Il liquidatore è nominato tra i dirigenti o i segretari generali della camera di commercio interessata ovvero di altre camere di commercio. È vietata la corresponsione di qualsiasi compenso, indennità od emolumento a qualsiasi titolo al liquidatore. Le liquidazioni si concludono entro il 30 giugno dell’anno successivo quello cui il bilancio di esercizio si riferisce e, in fase di prima applicazione, entro il 30 giugno 2012. Oltre il suddetto termine, la camera di commercio subentra nei rapporti dell’azienda in relazione ai quali esistano contenziosi pendenti. Il collegio dei revisori dei conti dell’azienda speciale vigila sulla gestione liquidatoria e nessun compenso può essere corrisposto ai relativi componenti oltre il suddetto termine del 30 giugno 2012. 5-ter. A decorrere dalla data di nomina del commissario liquidatore, il personale a tempo indeterminato delle aziende speciali poste in liquidazione viene prioritariamente inquadrato nelle altre aziende speciali della camera di commercio interessata. Ove ciò non sia possibile, la camera di commercio subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere. Il subentro da parte delle camere di commercio nei rapporti di lavoro di cui al primo comma avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 76, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il trattamento economico complessivamente da riconoscere al predetto personale non può superare quello percepito dal personale di ruolo della camera che svolge analoghe funzioni. Al personale delle aziende speciali si applica l’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I rapporti di lavoro flessibile sono confermati fino alla naturale scadenza e non sono automaticamente prorogabili o rinnovabili. Per il personale delle aziende speciali sono confermate le disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le camere di commercio non possono subentrare nei rapporti con il personale delle aziende speciali poste in liquidazione i cui statuti, approvati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, prevedono la risoluzione dei contratti di lavoro in caso di cessazione dell’azienda o escludono il subentro della camera di commercio. 46. Entro il 30 giugno 2012, il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, è adeguato alle previsioni dei commi da 44 a 45. Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione. Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento di CNEL, Autorità indipendenti e Province 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti: a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente; b) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a cinque, compreso il Presidente: c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente; g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: “I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, possono optare per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, fermo restando il divieto di cumulo dei trattamenti economici.”. Ààààààààààà 5. All’articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012” e le parole: “31 marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”. 6. Per gli anni 2012 e 2013 le autorità indipendenti possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà di assunzione di personale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere ai sensi del presente comma non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. 7. Per gli anni 2012 e 2013 l’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 si applica a tutte le autorità indipendenti, nonché a tutte le pubbliche amministrazioni dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ove non incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 8. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidano le funzioni di stazione appaltante di lavori, servizi e forniture alle unioni dei comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base delle modalità indicate nel comma 3”. 9. L’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 8, si applica alle gare bandite successivamente al 1° gennaio 2012. 10. Il secondo comma dell’articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146 si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. 11. L'articolo 17 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è modificato come segue: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 . (Composizione del Consiglio) – 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantasei, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione: a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive; c) otto rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, quattro designati dall’Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quattro designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente." b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2, comma l, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dal presente decreto. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei componenti di cui al precedente capoverso, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri: a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; b) pluralismo. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, individuati secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, della legge n. 936 del 1986. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Restano abrogati gli articoli 6, comma 1 e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.”. 12. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 13. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. 14. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite dalla Regione entro il 30 aprile 2012. Decorso tale termine e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 15. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. 16. Gli organi della Provincia sono coadiuvati da una Segreteria particolare e da una Segreteria tecnica. 17. Fatte salve le funzioni di cui ai commi da 12 a 16, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province sono trasferite entro il 30 aprile 2012 dalle Regioni ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 18. Le leggi statali o regionali di cui al comma 17, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite. 19. Gli organi in carica delle Province decadono al momento dell’entrata in vigore delle leggi statali o regionali di trasferimento delle funzioni e comunque decadono entro il 30 novembre 2012. 20. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza di spesa. 21. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza. Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. (pro-rata) A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data la relativa quota di pensione corrispondente alle predette anzianità contributive è calcolata secondo il sistema contributivo. (clausola di salvaguardia) In ogni caso, per i soggetti di cui al presente comma, il complessivo importo della pensione alla liquidazione non può risultare comunque superiore a quello derivante dall’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del presente comma. 2. (certezza diritti per requisiti di accesso) Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché della pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 3. (nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano, nei regimi misto e contributivo, i requisiti a partire dalla medesima data le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: «pensione di vecchiaia ordinaria» e «pensione anticipata» conseguite esclusivamente sulla base rispettivamente dei requisiti di cui al comma 4 e al comma 6, salvo quanto stabilito ai commi 10, 12 e 13. 4. (pensione di vecchiaia ordinaria e assegno sociale) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dalla medesima data i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia risultano essere i seguenti: a) per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di tre anni. Tale requisito anagrafico è ulteriormente incrementato di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2014, di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2018.; b) per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di tre anni e sei mesi. Tale requisito anagrafico è ulteriormente incrementato di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2014, di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2018. (); c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22- ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di un anno; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è incrementato di un anno e sei mesi. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al presente comma è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’eta anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. .Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici di cui al presente comma agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e come integrato dal comma 9 del presente articolo 5. (clausola età minima pensione di vecchiaia ordinaria riformulata – cfr. articolo 5 legge n. 183/2011) Ferma restando la disciplina in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 4 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2022. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2020, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2022, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. 6. (pensione anticipata) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 4 è consentito esclusivamente se risulta maturata anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tale requisito contributivo è aumentato di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi di cui al presente comma agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e come integrato dal comma 9 del presente articolo. 7. (penalizzazione quota retributiva pensione anticipata se prima di 63 anni). Con riferimento a coloro che accedono al pensionamento ai sensi del comma 6 del presente articolo e il cui trattamento risulta liquidato con il sistema misto sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 3 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 63 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. 8. (soppressione regime decorrenze- c.d. “finestra”). Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi 4 e 6 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148. 9. (adeguamento agli incrementi della speranza di vita) Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti per l’accesso al pensionamento, come modificati dal presente articolo, agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”; b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”; c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”. 10. (esenzioni) Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’INPDAP provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d), delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al presente comma che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Istituti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al presente comma e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 9. 11. (70 anni e coefficienti) Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’ articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. 12. (usuranti) Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi del comma 6 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183: .. al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”; .. al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”; .. al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”; .. dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: “6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.” .. al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis” Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 13. (armonizzazioni) Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 14. (totalizzazioni) All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse. 15. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. 16. (contributo solidarietà fondi speciali) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo 17. (aumento contributivo lavoratori autonomi) Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento. 18. (revisione contributiva in agricoltura) Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’allegato n. 1 del presente decreto. 19. (enti previdenziali di diritto privato dei professionisti) In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento. 20. (rivalutazione) In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino ad una volta il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento e ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps nella misura del 50 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Capo V Misure per la trasparenza, l’emersione e la riduzione del debito pubblico Art. 25 Riduzione del debito pubblico 1. La quota pari al 90 per cento dei proventi di cui al decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, al netto degli importi riassegnati per essere destinati al rimborso dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge, è destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462. Art. 26 Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato . Art. 27 Dismissioni immobili 1. (Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso strumenti societari) Dopo l’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo: “Art. 33 bis (Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici) 1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e delle società ed Enti interamente controllati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative idonee per la costituzione di società, consorzi, fondi immobiliari, che includono nel proprio ambito di intervento i beni e le concessioni anzidetti. 2. L’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promosso dall’Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell’art. 3 ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici.Tale attività dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo l’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti 5. Il trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare. 6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e di cui al comma 3 dell’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 7. Il primo e il secondo comma dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti: “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsionenel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche. Il pianoè trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all’art. 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”.” 2. (Valorizzazione economica e sociale degli immobili pubblici attraverso programmi unitari di valorizzazione territoriale con gli enti territoriali) Dopo l’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 3 ter (Processo di valorizzazione degli immobili pubblici) 1. L’attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell’attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio. 2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con la Provincia e gli entilocali interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di “programmi unitari di valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e degli enti locali e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano più Enti territoriali o locali, il potere d’impulso può essere assunto dall’Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d’impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo. 4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell’economia e finanze – Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti territoriali e locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l’applicazione della presente disciplina. 6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all’attuazione del programma. 7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell’intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e sono finalizzati all’applicazione dei commi da 138 a 150 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all’Ente territoriale o locale direttamente al momento dell’alienazione degli immobili valorizzati. 8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l’adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell’ambito del procedimento di conclusione dell’accordo di programma. La ratifica dell’accordo di programma da parte dell’Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l’efficacia di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e gli Entilocali, ovvero l’Amministrazione promuovente per l’attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economicafinanziaria e attuativa del programma stesso. 10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storicoarchitettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito dell’accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell’accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a se la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l’ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e gli Enti locali, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. 12. In deroga a quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo degli EE.LL. provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo. 13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Statoè consentito, previa intesa con il Comune e con l’Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l’utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto art. 3 bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell’ambito degli interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere concordati con l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.”. 3. (Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali) All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “a vocazione agricola” sono inserite le seguenti parole “e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,” All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “terreni alienati” sono inserite le seguenti “ai sensi del presente articolo” All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente capoverso: “Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori di agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.” All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “i comuni” sono aggiunte le seguenti “, anche su richiesta dei soggetti interessati” All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “aventi destinazione agricola” sono sostituite “a vocazione agricola e agricoli” 4. (Modifiche all’art 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.” sono sostituite dalle seguenti: “c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. E’ nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l’uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.”. 5. (Manutentore Unico) All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “1 gennaio 2012” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “1 gennaio 2013”; b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “limiti stabiliti dalla normativa vigente, ” sono inserite le seguenti “dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.” c) al comma 8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e straordinaria” le parole “si avvale” sono soppresse e sono inserite le seguenti parole “può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio può avvalersi”. 6. (Abitazione malsane) Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “nonché agli alloggi di cui al comma 442” sono soppresse. 7. (Semplificazione normativa per l’attuazione dei piani di razionalizzazione) Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole “nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici” sono soppresse. Il comma 4 dell’art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. Al comma 4 dell’art. 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h). 8. (Immobili della difesa da vendere per la restituzione dell’anticipazione a Roma capitale) All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 196 bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012”; b) i periodi dal secondo al sesto sono sostituiti dai seguenti: “Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo di intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della Difesa e Roma Capitale sono trasferiti dall’Agenzia del Demanio in proprietà Roma Capitale per essere alienati, entro il 31 dicembre 2012, previa valorizzazione, secondo criteri e valori di mercato. Il ricavato della predetta vendita è versato al bilancio dello Stato fino alla concorrenza dell’anticipazione concessa ai sensi del presente comma e di quelli che seguono. Nel caso le somme rinvenienti dalla vendita degli immobili siano insufficienti rispetto allo scopo, Roma Capitale cede, per la restante parte e fino alla concorrenza dell’importo anticipato, in proprietà allo Stato immobili di proprietà comunale condotti in locazione passiva da amministrazioni statali o comunque idonei ad essere destinati ad uso governativo. 9. (Federalismo demaniale- Patrimonio culturale) All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole “In sede di prima applicazione”; le parole “entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della domanda di trasferimento”. Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali Art. 28 Concorso alla manovra degli Enti territoriali 1. All’articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successive a quello di iscrizione in bilancio.”. 2. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con le seguenti ulteriori misure: a) le regioni a statuto ordinario per 2.100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012; b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.035 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012; c) le province per 415 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012; d) i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per 1.450 milioni di euro, per l’anno 2012; e) i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti per 1.450 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013. 3. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 21,4 per cento per l'anno 2012 e a 24,6 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 19,4 per cento per l'anno 2012 e a 18,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 18,7 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”; b) l’ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: “Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori: a) per le province, a 21,8 per cento per l'anno 2012 e a 25,0 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 19,8 per cento per l'anno 2012 e a 19,1 per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 19,1 per cento.”. 4. All’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) la tabella di cui al comma 2 è sostituita dalla seguente:” (in migliaia di euro) REGIONI 2012 2013 e succ. ABRUZZO 101.064 131.438 BASILICATA 70.067 91.124 CALABRIA 140.394 182.586 CAMPANIA 375.761 488.689 EMILIA ROMAGNA 188.996 245.793 LIGURIA 89.390 116.254 LAZIO 455.800 592.782 LOMBARDIA 365.879 475.831 MARCHE 84.865 110.371 MOLISE 35.881 46.664 PIEMONTE 263.084 342.151 PUGLIA 208.938 271.728 TOSCANA 180.182 234.330 UMBRIA 77.602 100.922 VENETO 207.097 269.337 TOTALE 2.845.000 3.700.000 Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria”; b) la tabella di cui al comma 3 è sostituita dalla seguente: “ (in migliaia di euro) REGIONI 2012 2013 e succ. ABRUZZO 101.416 131.894 BASILICATA 79.316 103.151 CALABRIA 150.888 196.232 CAMPANIA 340.965 443.433 EMILIA ROMAGNA 223.896 291.183 LIGURIA 109.550 142.471 LAZIO 265.555 345.363 LOMBARDIA 451.393 587.051 MARCHE 90.543 117.755 MOLISE 39.738 51.682 PIEMONTE 299.363 389.330 PUGLIA 178.811 232.547 TOSCANA 221.455 288.010 UMBRIA 74.780 97.255 VENETO 217.331 282.643 TOTALE 2.845.000 3.700.000 Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa”; c) la tabella di cui al comma 10 è sostituita dalla seguente: “ DL 78 del 2010 DL 98 e 138 del 2011 Ulteriore contributo Totale DL 78 del 2010 DL 98 e 138 del 2011 Ulteriore contributo Totale 59.347 242.216 153.800 455.363 59.347 297.198 153.800 510.345 77.217 229.350 145.630 452.197 77.217 281.411 145.630 504.258 76.690 237.544 150.833 465.067 76.690 291.466 150.834 518.990 198.582 572.826 363.727 1.135.135 198.582 702.853 363.726 1.265.161 4.537 27.571 17.507 49.615 4.537 33.829 17.506 55.872 59.346 225.462 143.161 427.969 59.346 276.641 143.162 479.149 24.281 95.031 60.342 179.654 24.281 116.602 60.342 201.225 500.000 1.630.000 1.035.000 3.165.000 500.000 2.000.000 1.035.000 3.535.000 TRENTO VALLE D'AOSTA TOTALE BOLZANO FRIULI VENEZIA GIULIA SARDEGNA SICILIA TRENTINO ALTO ADIGE (in migliaia di euro) Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 AUTONOMIE SPECIALI 2012 2013 e successivi ”.5. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ivi incluse quelle trasferite a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione regionale, a decorrere dal 2012, sono ulteriormente ridotte in misura pari a 2.100 milioni di euro annui. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il predetto termine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. 6. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 1.035 milioni annui, anche in termini di saldo netto da finanziare. 7. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole “ entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2” sono soppresse. 8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi. 9. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi. 10. Gli importi delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9 da operare nei confronti degli enti locali delle regioni Siciliana e Sardegna sono individuati dal Ministero dell’interno proporzionalmente al complesso delle assegnazioni. 11. Gli importi delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9 da operare nei confronti di ciascun ente locale delle Regioni a statuto ordinario sono stabilite in sede di riparto dei rispettivi fondi sperimentali e perequativi. 12. La riduzione di cui al comma 4 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è incrementata della riduzione prevista dai commi 10 e 11. 13. Il comma 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. Capo VII Ulteriori riduzioni di spese Art. 29 Editoria Art. 30 Equo indennizzo e pensioni privilegiate 1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Art. 31 Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale 1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario. 2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall’art. 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento allo sviluppo di progetti informatici, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Capo VIII Esigenze indifferibili Art. 32 Esigenze indifferibili 1. (missioni di pace) All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “30 giugno 2012” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2012” e le parole “700 milioni” sono sostituite dalle parole “1.400 milioni”. Allegato1 TABELLA A - Contributo di solidarietà Anzianità contributive al 31/12/1995 da 5 a fino a15 anni oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni Pensionati Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0% Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0% Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0% Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1,0% Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0% Lavoratori Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5% Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5% Tabella C - Aliquote di finanziamento anno Zona normale Zona svantaggiata Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21anni Minore di 21 anni 2012 20,3% 18,4% 17,7% 14,0% 2013 20,6% 19,0% 18,1% 15,0% 2014 20,9% 19,6% 18,5% 16,0% 2015 21,2% 20,2% 18,9% 17,0% 2016 21,5% 20,8% 19,3% 18,0% 2017 21,8% 21,4% 19,7% 19,0% dal 2018 22,0% 22,0% 20,0% 20,0% Aliquote di computo Anni Aliquota di computo 2012 20,3% 2013 20,6% 70 2014 20,9% 2015 21,2% 2016 21,5% 2017 21,8% dal 2018 22,0% 71 EVENTUALI ULTERIORI MISURE Art. … Disposizioni in materia di fabbricati rurali 1. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”; b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”; c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”. Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011. 72 Art. … Misure in materia di infrastrutture 1. (programmazione opere strategiche) Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all’articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: “1-bis. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: a) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali; b) stato di avanzamento dell’iter procedurale; c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato. 1-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono indicate: a) le opere da realizzare; b) il cronoprogramma di attuazione; c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato. 1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.”. 2. (approvazione unica progetto preliminare) Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 169 è inserito il seguente: “Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare) 1. Su richiesta del soggetto aggiudicatore, Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dello stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento, per l’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell’articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i profili di competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere. 2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall’art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti: a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 6; c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare. 3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1. 4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell’articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l’articolo 166, comma 2. Si applica altresì l’articolo 166, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter. 5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell’articolo 170, commi 4 e 5.”; b) (verifica avanzamento lavori) all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: “f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”. 3. (riduzione termini del. CIPE) All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di mancato rispetto criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni. 4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di mancato criticità procedurali tali 74 da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni. 5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. 6. (cessione immobili) All’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi costi-benefici di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico finanziario della concessione. 7. (project financing per carceri) Al fine della realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria, previa analisi di convenienza economica costi-benefici e verifica dell’assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo della tariffa di cui al comma 8, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 8. Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario dell’investimento è riconosciuta al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa un corrispettivo comprensiva dei costi di investimento e di gestione dell’istituto penitenziario, da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell’infrastruttura realizzata ai sensi del comma 7. La concessione ha durata non superiore a venti anni. 9. Le fondazioni di origine bancaria possono contribuire alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 7, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento. 10. (anticipazione della gestione nelle concessioni) Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.”; b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”; c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. (durata delle concessione superiori a 1 miliardo) Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del capitale investito, per le concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata non può essere inferiore a cinquanta anni.” 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. (ISVAP – riserve tecniche) L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. 15. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. 16. (emissioni obbligazioni società di progetto) Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’articolo 157 è sostituito dal seguente: “Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati; dette obbligazioni sono nominative. 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all’operazione. 3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico. 4. Le obbligazioni, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. 17. (terre e rocce da scavo) Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell’esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, prerivestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all’allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del provvedimento di cui all’articolo 241 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, l’accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell’impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. 18. (semplificazione aggiornamenti convenzioni autostradali) Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente. 19. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 18 ovvero che si traducono in modifiche ai livelli tariffari e al valore del parametro X, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente. 20. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente. 21. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 22. (concessione di costruzione e gestione stradale) All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto. 23. (impianti tecnologici autostradali) Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. 24. (Dighe) Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 25. Ai fini del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni e le provincie autonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e urgente la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. 26. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 30/06/2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 25 del presente articolo, entro due anni dall’approvazione del progetto di gestione. 27. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga. 28. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 4-bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere designato responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. 29. Entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l’individuazione delle “fasi di allerta” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe. 30. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero. 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all’articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 32. All’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata. 33. (costo del lavoro) Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati: a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 34. L’articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato. 35. (varianti) L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 36. (conferenza di servizi) All’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere interferenti”, sono sostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”; b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente: “10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1- bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.”. 37. (statuto imprese) Alla legge 11 novembre 2011, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 12 è soppresso; b) all’articolo 13, comma 2, lettera a), le parole: “la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento” sono sostituite dalle seguenti: “la possibilità della corresponsione diretta dei pagamenti, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari”; c) all’articolo 13, comma 2, lettera b), le parole: “privilegiando associazioni temporanee di impresa, forme consortili e reti di impresa” sono sostituite dalle seguenti: “favorendo la partecipazione di associazioni temporanee di imprese e forme consortili”; d) all’articolo 13, il comma 4 è soppresso. 38. (urbanizzazione a scomputo) All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.” 39. (materiali innovativi) Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”; b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate. 40. (approvazione accordi programma piano casa) All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. 41. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. 42. (scorrimento graduatorie) All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “in caso di fallimento dell’appaltatore”, sono aggiunte le seguenti: “o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso” e, dopo le parole “ai sensi degli art. 135 e 136”, sono aggiunte le seguenti: “o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252”. 43. (misure per le P.M.I.) All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile, suddividere gli appalti in lotti. 1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.”. 44. (consultazione preliminare) Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente: “Art. 112-bis (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro) 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti. b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole “87; 88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”. 45. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 46. (aeroporti con più di 8 milioni di passeggeri) Al fine di consentire l’urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall’Ente Nazionale per l’aviazione civile la cui approvazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa. Per il documento tecnico di regolazione tariffaria di cui al contratto di programma, è prescritta, in ogni caso, l’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 47. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all’articolo 17, comma 34- bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell’ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l’approvazione e l’esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.”. 48. (defiscalizzazione opere portuali e metropolitane) All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguente modificazioni: a) al comma 1, l’alinea è sostituita dalla seguente: “Al fine di favorire la realizzazione, con il sistema della finanza di progetto, di nuove infrastrutture autostradali, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di ammodernamento, sviluppo, riqualificazione e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK), riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:” b) al comma 1, lettera c) dopo le parole: “canone di concessione” sono aggiunte le seguenti: “per le infrastrutture autostradali e ferroviarie metropolitane”; c) al comma 1, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente: “d) l’ammontare del canone di concessione demaniale per le infrastrutture portuali può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.”. 49. (sistemi logistici) Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. 50. Le attività di cui al comma 49 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali. 51. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 50, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d’uso delle aree. 52. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 53. (risorse rete stradale) Al “Fondo da ripartire per le opere strategiche di preminente interesse nazionale”, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è assegnata la somma di un miliardo, da destinare ad urgenti opere di manutenzione straordinaria della rete stradale e di messa in sicurezza del territorio attraversato dalla rete stessa. 54. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 sono destinati: a) 200 milioni rivenienti dalla revoca delle assegnazioni prevista dall’art. 32, comma 2, della legge 15 luglio 2011, n. 111; b) 400 milioni rivenienti dalle riassegnazioni spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non riassegnate ai sensi dell’art. 1, comma 617, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008); 400 milioni rivenienti dall’incremento delle entrate conseguenti all’aumento di ….. 55. (finanziamento infrastrutture strategiche) All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono sostituite dalle seguenti: “ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”. 56. (Trenitalia) Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria. Art. … Disposizioni in materia di liberalizzazioni 1. (orari esercizi commerciali) In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale” e dopo le parole “dell’esercizio” sono soppresse le seguenti “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte". Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente articolo (comma?) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. (farmacie) In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 3. In materia di ampliamento e potenziamento della rete delle farmacie, i commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: “2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti. 3. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, è calcolata ai fini dell’apertura di una ulteriore farmacia”. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica. Entro 90 giorni dall’approvazione del provvedimento di cui al comma 2, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sede farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per l’esercizio da parte di privati, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. La partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale. All’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni si aggiunge il seguente comma: “4-bis. Nel caso di concorso per l’assegnazione di farmacie disponibili, i farmacisti non titolari di farmacia, possono concorrere per la gestione associata, sommando ai titoli posseduti.” 4. (distribuzione carburanti) In materia di sviluppo concorrenziale della settore della distribuzione dei carburanti, i gestori dei singoli punti di vendita di carburante al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 1 gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita. Sono ugualmente nulle le eventuali clausole contrattuali che prevedono la cessazione o il mutamento delle condizioni della gestione dell’impianto in relazione alle scelte consentite al gestore dal presente articolo (comma?). 5. (soppressione limitazioni esercizio attività professionali) Al comma 5-bis dell’articolo 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come inserito dall’articolo 10, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Le medesime norme sono in ogni caso soppresse alla scadenza del termine di cui al comma 5, alinea”. Art. … Rifinanziamento AGEA L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di XXX milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. IN CALCE 17. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 20. 18. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 17 dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle Amministrazioni centrali competenti, a fianco degli stessi indicati nel medesimo allegato A. Le predette Amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2012 sono riorganizzate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell’articolo 1, comma 3, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 19. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai Ministeri indicati nell’allegato A. Al fine dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, i Ministeri competenti provvedono alla ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e assicurano la gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi; entro i quindici giorni successivi, le residue disponibilità finanziarie degli enti soppressi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato; 20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo, e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 17, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 21. Le dotazioni organiche dei Ministeri incorporanti sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti soppressi. Detto personale è inquadrato nei ruoli dei Ministeri vigilanti sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno dei decreti di cui al comma 19. 22. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 23. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza. ALLEGATO A Ente Amministrazione centrale Agenzia per il terzo settore Ministero del lavoro e delle politiche sociali Agenzia per la diffusione delle tecnologie per Ministero dello sviluppo economico l’innovazione Ente nazionale per il microcredito Ministero dello sviluppo economico Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Ministero del lavoro e delle politiche |