DISEGNO DI LEGGE Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione Presentato il 6 marzo 2010 Onorevoli Deputati! - Il
decreto-legge intende assicurare l'effettività dell'esercizio dei
diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a
garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un
sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali. il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in relazione al rispetto dei termini orari per la presentazione delle liste; il terzo comma dello stesso articolo 9 per la validità dell'autenticazione delle firme; il quinto comma dell'articolo 10 della medesima legge n. 108 del 1968 sulla definitività delle decisioni di ammissione da parte dell'Ufficio centrale regionale e sul regime delle impugnazioni; l'applicazione delle disposizioni interpretative anche alle operazioni relative alle prossime elezioni regionali. L'articolo 2, limitatamente alle prossime consultazioni regionali, prevede che l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire non oltre il sesto giorno antecedente la data delle votazioni. L'articolo 3 reca le disposizioni sulla immediata entrata in vigore. Trattandosi di norme interpretative non è stata redatta relazione tecnica in assenza di oneri. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29,
recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento
elettorale e relativa disciplina di attuazione. Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010. Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i princìpi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione; Ritenuto che tale interpretazione autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. (Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). 1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto
quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione
delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto
ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge
nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo
idoneo. Articolo 2. (Norma di coordinamento del procedimento elettorale). 1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.
Articolo 3. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 2010. NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Visto, il Guardasigilli: Alfano. ............................................ NOTA: il DL 29/2010 (Atto Camera C 3273) è decaduto perchè non convertito nella seduta della Camera dei Deputati del giorno 13.4.2010
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